CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2021, n. 35390
Tributi – ICI – Soggetti passivi – Consorzio di bonifica – Immobili demaniali affidati a titolo gratuito per l’espletamento delle attività istituzionali – Imponibilità
Fatti della causa
Con sentenza n. 3268, depositata il 23/11/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio della Bonifica B. avverso le decisioni di prime cure che avevano disatteso le autonome impugnazioni di diversi avvisi di accertamento ICI, notificati nel 2010, relativamente agli anni dal 2005 e 2009.
Il giudice del gravame ha rilevato che nei confronti del Consorzio sussisteva il presupposto impositivo, e la correlata soggettività passiva, avuto riguardo alla concessione ex lege dei beni demaniali affidati a titolo gratuito al Consorzio per l’espletamento delle attività istituzionali, quale possessore e non mero detentore, ed ha escluso l’applicabilità, nella fattispecie, della esenzione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. a), stante il ristretto ambito applicativo di detta disposizione.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Consorzio della Bonifica B. che articola un motivo di ricorso, illustrato con memoria.
Il Comune di Mirandola resiste con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
Con il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione ed erronea applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, nonché della Legge Regione Emilia Romagna, 2 agosto 1984, n. 42, artt. 14 e ss., assumendo il ricorrente, per un verso, che, alla stregua della stessa normativa regionale che definisce il Consorzio quale mero consegnatario delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione, deve escludersi il possesso dei beni qualificato in relazione ad una concessione e, per altro verso, che, avuto riguardo alla funzione pubblica esercitata dal Consorzio, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la fattispecie esentativa di cui all’art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992.
La CTP di Modena aveva dichiarato inammissibili i ricorsi del Consorzio, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto notificati dopo lo spirare del previsto termine d’impugnazione di 60 giorni (data notifica avvisi di accertamento il 24/9/2009, data notifica ricorsi il 26/11/2009), e la relativa questione, riproposta nel giudizio di appello, è stata ritenuta assorbita dalla CTR dell’Emilia Romagna che ha deciso nel merito la causa, respingendo l’impugnazione. Tuttavia, il principio della “ragione più liquida”, che impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione attinente al merito della controversia, di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 363/2019, n. 11458/2018, n. 12002/2014).
Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte, il rapporto tra i consorzi di bonifica ed i beni del demanio loro affidati deve essere declinato secondo lo schema della concessione a titolo gratuito, concessione che consegue dalla stessa legge istitutiva dei consorzi (il r.d. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di «esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica» (art. 54 del r.d. cit.); derivando il titolo direttamente dalla legge, non è necessaria l’emanazione di un conseguente atto amministrativo propriamente concessorio, ed il possesso dei beni è qualificato da detto titolo concessorio, dovendosi escludere la mera detenzione (Cass. n. 16867/2014, n. 19053/2014, n. 4186/2019, n. 23833/2017, n. 22904/2014).
Neppure è applicabile ai consorzi di bonifica l’esenzione di cui all’art. 7, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, tenuto conto che la norma riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, tra cui non sono compresi i consorzi di bonifica, e considerato che detta disposizione è di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate (Cass., 11 ottobre 2017, n. 23833).
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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