CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2021, n. 28730 – Qualora l’Amministrazione non sia stata rispettosa dell’obbligo di contraddittorio, la violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa