CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 aprile 2019, n. 11113
Trattamento pensionistico – Liquidazione della quota di capitalizzazione – Determinazione dei coefficienti
Fatti di causa
1. Con sentenza del 20/10/2012 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda proposta da R.M., nei confronti dell’INPS, volta a vedersi applicata la tabella contenuta nel d.m. 19 febbraio 1981 ai fini della liquidazione della quota di capitalizzazione della propria pensione a carico del Fondo Volo, avente decorrenza anteriore al 1° luglio 1997.
La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di decadenza di cui all’art. 47 del DPR n. 639/1970, vertendosi in ipotesi di adeguamento di prestazione già riconosciuta.
Con riferimento alla questione oggetto della controversia, e consistente nello stabilire quale fosse il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione della quota della pensione de qua, la Corte territoriale ha rilevato che la questione controversa era stata affrontata e risolta da Cass. S.U. 20 ottobre 2009, n. 22154 e n. 22156, in base alla quale doveva essere disattesa la tesi del ricorrente dovendo trovare applicazione i coefficienti di cui alla tabella allegata al rd n 1403 del 1922.
2. R.M. ricorre per la cassazione della sentenza prospettando due motivi ed in subordine solleva questione di legittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Resiste l’INPS con controricorso.
Ragioni della decisione
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc) in riferimento all’art. 34 L. n. 859/1965, all’art. 2, comma 503,della L. n. 244/2007; nonché degli artt. 3, comma 1, 42, 111, comma 1, 117, comma 1, Cost. e degli art 6, comma 1, CEDU (diritto ad un processo equo), dell’art. 14 (divieto di discriminazioni) in relazione all’art. 1 Protocollo n 12 alla convenzione (divieto generale di discriminazioni ) del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione (protezione della proprietà).
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 34 della legge n. 859 del 1965 e del RD n 1403/1922.
In subordine si chiede che sia sollevata questione di costituzionalità dell’articolo 34 L. n. 859/1965, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenze n. 22154 e 22157 del 2009.
Infine il ricorrente richiede rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di accertare la conformità della normativa italiana a quella comunitaria.
4. Premesso che secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, la domanda oggetto di causa era stata presentata anteriormente al 1° luglio 1997 (vedi pag.2) la questione da decidere consiste nello stabilire quale sia il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione della quota della pensione de qua; in particolare, si tratta di decidere se siano applicabili i coefficienti adottati dall’INPS, che sono quelli elaborati dall’Istituto per la compilazione del bilancio tecnico del Fondo Volo (prima nel 1967 e poi nel 1988), oppure i coefficienti previsti dai richiamati decreti ministeriali, elaborati per il calcolo della riserva matematica in caso di omissione contributiva ai sensi dell’art. 13, sesto comma, della legge n. 1338 del 1962.
La questione è stata risolta alla stregua dell’orientamento affermato da S.U. n. 11907 del 28 maggio 2014 (poi ribadito da numerose successive sentenze conformi: Cass. 23066 del 30 ottobre 2014; Cass. 26603 del 17 dicembre 2014; Cass. nn. 26408 e 26409 del 16 dicembre 2014; Cass. nn. 26317 e 26318 del 15 dicembre 2014; Cass. n. 25681 del 4 dicembre 2014; Cass. n. 25385 del 1 dicembre 2014; Cass. n. 22 del 6 gennaio 2015 e da ultimo n. 4623/2018).
5. Con la predetta sentenza n. 11907 del 28/05/2014 le SU hanno statuito che “ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dall’art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma dell’art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – quale norma di sanatoria dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo – non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del “Comitato amministratore”, ma anche quelli determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988, in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei “coefficienti di capitalizzazione in uso”, richiamati dall’art. 34, quelli previsti per il calcolo della riserva matematica di qui alla legge 12 agosto 1962 n. 1338, all’art. 13, comma 6, come pure quelli contemplati nelle tabelle allegate al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
6. La conseguenza trattane dalla sentenza in esame – che, in parte qua ha rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le pronunce del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – è che, per le domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione presentate da un iscritto al Fondo Volo in data precedente il 10 luglio 1997, come è nel caso di specie , devono trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988, mentre, per quelle presentate successivamente al 10 luglio 1997, valgono (come già stabilito dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS in data 4 agosto 2005 n. 302.
Nel caso in esame devono quindi trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988.
7. Tali conclusioni rettificano, in parte qua, la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le pronunce prima ricordate (segnatamente Cass. S.U. 20 ottobre 2009 nn. 22154, 22155 e 22157) per i trattamenti pensionistici (tra cui il trattamento pensionistico dell’odierno ricorrente) aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1997, ossia quelli ai quali non si applicano i coefficienti aggiornati con la più volte citata delibera 4 agosto 2005 n. 302 del Consiglio di amministrazione dell’INPS; secondo le decisioni da ultimo citate, infatti, per i suddetti trattamenti pensionistici occorrerebbe far riferimento unicamente alla normativa previgente con la conseguenza che la sanatoria voluta dal legislatore avrebbe raggiunto solo in parte il suo scopo perché riguarderebbe unicamente alcune erogazioni di quote di capitale di pensione (quelle relative ai trattamenti pensionistici successivi al 1 luglio 1997) e non già tutte (anche quelle relative ai trattamenti pensionistici precedenti al, 1 luglio 1997); vi sarebbe pertanto una distinzione da fare basata su un criterio temporale. Siffatta distinzione lascerebbe inalterata la normativa vigente prima dello ius superveniens, che non autorizzava l’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione con la conseguenza che i “coefficienti in uso” andavano ricercati in una fonte eteronoma, ossia tra quelli che all’epoca erano “vigenti” in quanto previsti dalla normativa primaria o regolamentare.
8. La soluzione accolta prevede invece che la successiva norma di sanatoria operi “a tutto campo” sovrapponendosi alla disciplina previgente e rendendola irrilevante nella materia in esame con l’ulteriore conseguenza che si rende del tutto superfluo esaminare argomentazioni esegetiche che possano indurre a rivedere l’orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro e dalla giurisprudenza di merito che si è uniformata. Inoltre – come già rilevato – la norma sopravvenuta comunque reca la prescrizione, con efficacia retroattiva, che “i coefficienti di capitalizzazione” sono (e cioè devono essere) specifici del Fondo volo perché caratterizzati dalla connotazione di essere “determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo”.
9. In definitiva la domanda del ricorrente deve essere ritenuta infondata e pertanto il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale deve essere rigettato. Pur dovendo essere integrata la motivazione della sentenza impugnata con il principio di diritto dettato dalle Sez. Unite n. 11907 del 28 maggio 2014, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.: ” Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dall’art. 34 della legge n. 859 del 1965 a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1°.1.1980, a norma dell’art. 2, comma 503, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – quale norma di sanatoria dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo – non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del “Comitato amministratore”, ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei “coefficienti di capitalizzazione in uso”, richiamati dall’art. 34, i coefficienti previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6, come pure quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali”.
10. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, della legge n. 859 del 1965, e dell’art. 2, comma 503, L. n. 244/2007 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost va ribadito quanto già affermato da questa Corte (cfr Cass n. 23066/2014, n. 22/2015) secondo cui la norma di cui si tratta nel presente giudizio non travalica i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo al fine della legittima emanazione di norme retroattive, anche in materia previdenziale.
Si è affermato, altresì, che la norma non viola il principio di razionalità – equità di cui all’art. 3 cost., nonché degli artt 36 e 38 Cost. atteso che:
a) il regime pensionistico su cui è intervenuta la norma retroattiva in oggetto era un regime di favore rispetto a quello ordinario;
b) la norma stessa non ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza al riguardo, e comunque ha lasciato inalterata la possibilità per il singolo pensionato di conoscere i coefficienti di capitalizzazione di fatto “in uso” presso il Fondo Volo e scegliere se avere l’intero trattamento pensionistico erogato nei modi ordinari, più favorevole del trattamento in regime di a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria) perché comprensivo del trattamento integrativo, ovvero convertire una quota dello stesso”; c) la norma medesima è stata dettata per la finalità inequivoca di razionalizzare e rendere chiara la disciplina della materia, onde superare la preesistente situazione di oggettiva incertezza interpretativa evidenziata, in modo emblematico, dai plurimi discordanti interventi in materia delle Sezioni unite, dando base legale alla autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione.
11. In conclusione, deve escludersi che sussistano contrasti della L. n. 244/2007 con i citati parametri costituzionali per la principale ragione del carattere di favore del regime pensionistico di cui si tratta, oltre che per la possibilità di scelta riservata agli interessati e per la finalità razionalizzatrice della norma retroattiva in parola.
12. Infine con riferimento alla richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 234 (oggi: 267) del TFUE, di una procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla conformità dell’indicato art. 34, come interpretato dalle Sezioni unite, “alla normativa europea in materia di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, in particolare relativamente all’art. 1 della legge n. 241 del 1990, da considerare direttiva europea” nonché alle disposizioni europee riguardanti l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di impiego e occupazione si richiama quanto già esposto da questa Corte (cfr Cass. 23066/2014, n. 22/2015) circa la mancanza di una controversia sul diritto dell’Unione nonché l’assenza di uno specifico quesito che il ricorrente intende sottoporre alla Corte di Giustizia.
13. Tenuto conto dell’esito dei giudizi, della complessità della fattispecie e delle oscillazioni giurisprudenziali che si sono verificate nella materia, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso , spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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