CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 aprile 2022, n. 12453 – Non può essere adottata alcuna pronuncia di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. nelle controversie in cui sia proposta una querela di falso, sia in via principale che incidentale, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero (art. 221, comma 3°, c.p.c.) e che rientra pertanto fra quelle di cui all’art. 70, comma 1°, c.p.c., alle quali, per espresso disposto dell’art. 348-bis, comma 2° c.p.c., non si applica la previsione secondo cui l’impugnazione è dichiarata inammissibile “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta