CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34123
Contratti di somministrazione e contratto a termine – Attività di mixer audio – Assunzione per specifici programmi televisivi – Apposizione di un termine al contratto di lavoro – Specificità della causale
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 4199/2016 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di D.C. intesa alla declaratoria di illegittimità di dodici contratti di somministrazione e del contratto a termine da ultimo stipulato per lo svolgimento dell’attività di mixer audio per i programmi televisivi O. e C.B. ed al conseguente accertamento della esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la emittente televisiva L. s.r.l. cessionari del ramo di azienda da T. s.p.a. al quale era stato addetto il lavoratore.
1.1. La statuizione di conferma della legittimità del contratto a termine, unica questione controversa in secondo grado, è stata fondata sulla considerazione che venuto meno in tema di legittima apposizione del termine il criterio che interpretava il requisito della specificità dello spettacolo o del programma radiofonico o televisivo come implicante un vincolo di necessità diretta dell’apporto del lavoratore allo spettacolo o al programma – criterio frutto dell’elaborazione giurisprudenziale maturata nel vigore dell’abrogata disciplina dettata dall’ art. 1, comma 2, lett. e), legge n. 230 del 1962 come modificato dalla legge n. 266 del 1977, il requisito di specificità della causale si sostanziava, nel vigore della disciplina dettata dal d. Igs n. 368 del 2001, nella necessità che le ragioni dell’assunzione in relazione a programmi televisivi fossero indicate con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se gli stessi rientrassero nella tipologia dei motivi cui è legata la legittimità della causale e la loro effettività; in particolare, la clausola doveva ritenersi specifica ove atta ad evidenziare la connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze (anch’esse temporanee) organizzative e produttive alla base dell’assunzione a termine. Nel caso di specie la causale indicata in contratto presentava tale requisito posto che essa indicava nelle sue linee essenziali la ragione produttiva che aveva indotto l’azienda a ricorrere a tempo determinato ad un lavoratore con una peculiare professionalità, ossia far fronte transitoriamente all’esigenza – limitata nel tempo – di produrre due specifici programmi di carattere temporaneo; in assenza di censure intese a contestare la prova della effettività della causale, avendo la società dimostrato la esistenza delle esigenze indicate rappresentate dalla produzione di programmi notoriamente di durate temporanea nell’arco del palinsesto annuale della emittente, la sentenza di primo grado andava, pertanto, confermata.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.C. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
2.1. La causa viene trattata in pubblica udienza in esito a rinvio a nuovo ruolo dall’adunanza camerale fissata per il giorno 31 gennaio 2019 in relazione alla quale il PG aveva depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso e la società depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo parte ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1 d. Igs n. 368 del 2001, alla Direttiva 1999/70/CE, agli artt. 1362 e 1366 cod. civ. e all’art. 12 Preleggi, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto conforme ai principi in tema dì specificità delle esigenze alla base dell’assunzione a termine, quali risultanti dalla elaborazione della giurisprudenza di legittimità e comunitaria, le indicazioni contenute nel contratto in controversia che si traducevano – sostiene – nella mera individuazione dei programmi ai quali sarebbe stato addetto esso C..
2. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1 d. Igs n. 368 del 2001, alla Direttiva 1999/70/CE, agli artt. 1362 e 1366 cod. civ. e all’art. 12 Preleggi, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non contestata la effettività della causale e per avere affermato essere notoriamente di durata temporanea i programmi per i quali era stato assunto il lavoratore; si duole, in particolare, che fosse stato trascurato quanto esposto nelle memorie di costituzione in primo e secondo grado della società resistente la quale aveva sostanzialmente ammesso che le trasmissioni per le quali era stato assunto il C. erano state ripetute nel tempo.
3. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo in relazione all’art. 24 c.c.n.I. RTV Private, all’art. 1, lett. e) legge n. 230 del 1962 e all’art. 115 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la nozione di programma specifico, quale integrata dalla contrattazione collettiva, comprendesse anche il programma di carattere continuativo, ciclico o di contenitore. Assume che la Corte di merito aveva trascurato di considerare che non essendo la R.R. Italiana s.p.a. la datrice di lavoro non esisteva alcun accordo aziendale che potesse ridefinire il concetto di specificità.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato.
4.1. Si premette che il contratto rimasto in controversia è stato stipulato ai sensi degli artt. 1 e 10, comma 7° lett. c), d. Igs n. 368 del 2001, dell’art. 24, lett. f), del c.c.n.l. RTV Private nonché ai sensi dell’accordo aziendale 21.12.2011. La assunzione è avvenuta in relazione ai programmi televisivi dai titoli provvisori e/o definitivi O. e C.B. per l’espletamento dell’attività di mixer audio. La lettera di assunzione della società, inoltre, precisava <<In relazione alla Sua peculiare esperienza nell’attività a Lei affidata, la Sua assunzione a tempo determinato avviene per sopperire alle specifiche esigenze produttive di natura temporanea legate alla realizzazione delle trasmissioni citate>>.
4.2. In ragione della data della stipula del contratto, riferito al periodo 9 gennaio/30 giugno 2012, lo stesso, per quel che qui rileva, risulta assoggettato alla disciplina dettata dal d. Igs n. 368 del 2001 risultante dalla modifica introdotta dal d.l. n. 112 del 2008 conv. dalla legge n. 133 del 2008 il quale, al comma 1 dell’art. 21, ha stabilito <<All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” sono aggiunte le seguenti:”, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”>>.
4.3. Questa Corte ha costantemente affermato che anche dopo l’entrata in vigore del d. lgs n. 368 del 2001 il principio generale rimane quello secondo il quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo, pur sempre, l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria rispetto al suddetto principio, anche in presenza di un sistema imperniato sulla previsione di una clausola generale (“ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo”), che ha sostituito il precedente assetto normativo, fondato prima su un elenco tassativo e tipico di ipotesi autorizzative, ai sensi della legge n. 230 del 1962 e successivamente sulla “delega” alla contrattazione collettiva, ai sensi della legge n. 56 del 1987, art. 23.
4.4. E’ stato, in particolare, puntualizzato che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del d. lgs 368 cit. a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare dovendo la utilizzazione del lavoratore avvenire esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. n. 840 del 2019, Cass. n. 20201 del 2017, in motivazione, Cass. n. 208 del 2015, Cass. n. 15002 del 2012, in motivazione, Cass. n. 20604 del 2012, in motivazione, Cass. n. 10033 del 2010, Cass. n. 22866 del 2010, in motivazione, Cass. n. 2279 del 2010).
4.5. Tali affermazioni sono state ribadite anche con riferimento alla modifica introdotta dall’art. 21, comma 1 d.l. n. 112 del 2008 conv. dalla legge n. 133 del 2008. E’ stato, infatti, sottolineato che il significato normativo dell’integrazione apportata all’originario testo dell’art. 1 del d. Igs n. 368 del 2001 dal richiamato art. 21, secondo il quale <<la clausola di durata è apponibile anche quando le ragioni che ne costituiscono fondamento sono riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro>>, è da intendersi nel senso di escludere che l’apposizione del termine sia consentita solo in presenza di circostanze connotate da eccezionalità ed imprevedibilità, e non anche di ragioni riferibili all’ordinaria e fisiologica attività dell’impresa, fermo restando la necessità che queste ultime evidenzino esigenze aziendali, puntualmente specificate nel contratto di assunzione, che possono essere soddisfatte, sulla base di criteri di normalità tecnico – organizzativa, con il ricorso alla clausola di durata, piuttosto che con l’ordinario contratto di lavoro (v. tra le altre, Cass. 22866 /2010 cit.).
4.6. Con riferimento al tema dell’assunzione per specifici programmi televisivi la giurisprudenza di questa Corte, in relazione a fattispecie assoggettate ratione temporìs all’art. 1 d. lgs n. 368 del 2001 nel testo antecedente alla novella del 2008, ha ritenuto che il requisito della specificità non fosse soddisfatto dalla sola indicazione del programma o della stagione televisiva alla quale sarebbe stato addetto il lavoratore in quanto la realizzazione di programmi radiotelevisivi costituisce la normale attività imprenditoriale della datrice di lavoro (Cass. n. 9474 del 2019, in motivazione, Cass. n. 20113 del 2017, in motivazione, Cass. n. 22931 del 2015, Cass. n. 17064 del 2015, in motivazione).
4.7. I principi sopra richiamati devono trovare applicazione anche per i contratti a termine assoggettati ratione temporis alla richiamata modifica posto che la integrazione della originaria previsione con la puntualizzazione della riferibilità dell’assunzione a termine anche all’attività ordinaria della parte datoriale rafforza la esigenza di indicazione in contratto di puntuali circostanze che giustifichino la temporaneità dell’assunzione secondo quanto già evidenziato al paragrafo 4.4..
4.8. Quindi, se non appare più coerente con la ratio ispiratrice della complessiva disciplina dettata dal d. Igs n. 368 del 2001 la necessità che l’apporto del lavoratore sia tale da connotare il programma al quale si riferisce l’assunzione, come, invece, richiesto nel vigore della legge n. 230 del 1962, le ragioni esplicitate in contratto devono, comunque, dare contezza delle circostanze che, in quello specifico contesto aziendale, rendono congrua, secondo criteri di ragionevolezza, l’apposizione del termine di durata al contratto.
4.9. La sentenza impugnata non è coerente con i principi sopra richiamati laddove, incorrendo nel denunziato vizio di sussunzione, ha ritenuto assolto, sulla base delle indicazione contenute nel contratto, l’onere di specificazione; infatti né il richiamo nominativo dei programmi nell’ambito dei quali il C. sarebbe stato utilizzato, né le mansioni di adibizione (mixer audio) e neppure il generico riferimento alle specifiche esigenze produttive di natura temporanea legate alla realizzazione delle trasmissioni citate, senza indicazione di alcun elemento di fatto concreto al riguardo, appaiono circostanze idonee ad evidenziare la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le, non meglio precisate, esigenze stesse;
4. 10. Si impone pertanto la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado che procederà al riesame della complessiva fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati. Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi.
5. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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