CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34123 – L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del d. lgs 368 cit. a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto