CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2018, n. 16138
Rito Fornero ex art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/2012 – Mutamento implicito del rito da “speciale” in “ordinario” – Non ammissibile
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 783/2016 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto da C.A. nei confronti di P. srl, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale di Latina l’11.12.2014 con la quale era stata respinta la domanda, proposta con ricorso ex art. 1 commi 47 e ss legge n. 92/2012 e in relazione al quale era stata eccepita l’errata applicazione del rito speciale, volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento in tronco intimato il 24.12.2012 per ragioni disciplinari.
2. A fondamento del proprio decisum, in relazione al motivo di gravame con il quale era stato dedotto un error in procedendo per avere il Tribunale proceduto alla definizione del giudizio sommario di rito “Fornero” con provvedimento avente forma di sentenza in luogo dell’ordinanza prevista dall’art. 1 comma 49 della legge n. 92/2012, la Corte territoriale ha rilevato che: 1) l’appellante C. aveva dimostrato per tabulas di essere persuaso che il Tribunale aveva trattato la causa, sia pure confusamente, con il rito speciale errando, poi, nell’adozione del provvedimento terminativo che avrebbe dovuto rivestire la forma di ordinanza e non di sentenza; 2) conseguentemente la impugnazione dello stesso non poteva avvenire con il mezzo dell’appello, non essendo previsto, in tale ipotesi, il ricorso per saltum, 3) il nomen attribuito dal Tribunale al provvedimento non legittimava comunque tale gravame perché non risultava, da parte dell’AG emittente, la consapevole scelta verso la tipologia del provvedimento adottato (sentenza); 4) in ogni caso, qualora si fosse voluto ritenere il provvedimento quale una sentenza avverso un procedimento mancante di una fase, non era stato tempestivamente reclamato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge Fornero.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione A.C. affidato a due articolati motivi, illustrati con memoria.
4. Ha resistito con controricorso la P. srl.
Ragioni della decisione
1. Con il primo articolato motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento al rito applicato/applicabile rispetto all’impugnativa del provvedimento di primo grado (rito ordinario del lavoro) nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 58 legge n. 92/2012 in luogo dell’art. 434 cpc, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc: in particolare, lamenta che la Corte territoriale non aveva valutato l’opzione interpretativa secondo la quale il processo di I grado era stato trattato con l’ordinario rito del lavoro, diventato tale a seguito di un mutamento implicito del rito (richiesto però dalle parti sin dall’inizio dell’instaurazione del contraddittorio) effettuato in corso di un processo incardinato erroneamente ai sensi dell’art. 1 comma 47 e ss legge n. 92/2012, di talché era corretta l’impugnativa proposta nelle forme dell’appello e non del reclamo. Censura, poi, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento al rito applicato/applicabile all’impugnativa del provvedimento di 1° grado (rito ordinario del lavoro) per essere assente qualsiasi elemento di motivazione con riferimento appunto all’ipotesi, sopra citata, relativa alle modalità con le quali effettivamente era stato trattato il procedimento di I grado, e cioè il rito ordinario del lavoro con mutamento implicito del rito Fornero in corso di causa. Deduce, infine, che erroneamente dai giudici di secondo grado era stata modulata la decadenza dell’impugnativa di II grado perché il provvedimento conclusivo era stato letto nella parte dispositiva, con deposito dello stesso in cancelleria lo stesso giorno su foglio separato, ma mai comunicato in forma integrale: e neanche notificato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento impugnato per error In procedendo, nonché la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 112 in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc; in particolare eccepisce che i procedimenti di I e II grado erano stati svolti in modi tutt’altro che legittimi e regolari essendo affetti da diversi vizi procedurali e che la Corte di appello aveva omesso qualsivoglia valutazione e motivazione su di essi.
3. Giova rimarcare che la sentenza impugnata risulta ancorata, come riportato nello storico della lite, a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerne il dictum: in base alla prima ragione, la Corte di appello ha escluso che il provvedimento di prime cure, al di là del nomen iuris adottato, potesse essere qualificato come sentenza perché non era ravvisabile la “consapevole scelta” verso tale tipo di atto da parte del Tribunale; per altro verso quel Collegio ha comunque rilevato che, quand’anche si fosse voluto considerare il provvedimento come una sentenza (emessa a seguito di un rito privo della fase sommaria) essa avrebbe dovuto essere reclamata nel termine previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 92/2012 di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della stessa (nel caso di specie dalla comunicazione perché dal verbale di udienza risultava letta e, quindi, comunicata all’esito della camera di consiglio avvenuta l’11.12.2014) mentre il ricorso in appello era stato depositato il 2.4.2015.
4. Orbene, con il primo motivo, articolato in tre distinte censure, in modo promiscuo vengono dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione.
5. Occorre subito rilevare che la doglianza relativa alla decorrenza dei termini di decadenza dell’impugnativa di 2° grado è inammissibile: la stessa difetta dei requisiti di autosufficienza e di specificità in quanto, a fronte della affermazione riportata nella gravata sentenza in cui si dà atto che dal verbale il provvedimento risultava letto – e quindi comunicato l’11.12.2014 – non sono stati riportati né l’esatta dicitura del verbale medesimo né i passaggi rilevanti delle asserite memorie di controparte onde trarre conseguentemente l’errore dei giudici di seconde cure in ordine all’individuazione del momento della decorrenza per impugnare la sentenza di primo grado. In altri termini non sono stati riportati gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (cfr. Cass. 13.5.2016 n. 9888).
6. Analogamente, sono inammissibili le dedotte violazioni di legge, circa un asserito avvenuto mutamento implicito del rito, per difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26.6.2013 n. 16038; Cass. 28.2.2012 n. 3010).
7. Invero, l’istituto del mutamento implicito del rito, da “speciale Fornero” in “ordinario lavoro” non è contemplato né disciplinato nel nostro ordinamento.
8. Si può discutere se le domande non azionabili ex art. 1 comma 47 legge 92/2012 debbano essere dichiarate improponibili ovvero siano suscettibili di conversione del rito, ma detta conversione deve sempre esplicarsi con un provvedimento espresso, di separazione delle istanze non ammissibili attraverso un mutamento parziale del rito, ma mai in modo implicito.
9. Avvalora tale impostazione il principio di virtuale consolidabilità del rito adottato, in assenza di un provvedimento in senso contrario del giudice, nonché l’argomentazione secondo la quale l’implicitezza del provvedimento può afferire ad atti di natura decisoria, siano essi di merito o istruttori, ma non a quelli di natura ordinatoria processuale che sono, invece, caratterizzati dai principi di tipicità, della forma predeterminata dalla legge e dalla necessaria riferibilità degli effetti secondo le modalità che a ciascun tipo di provvedimento la legge riconnette.
10. Su detta tematica il ricorrente non ha prospettato alcuna interpretazione alternativa.
11. L’inammissibilità delle censure di cui sopra in ordine ai profili esaminati, che costituiscono i presupposti per censurare la seconda ratio deciderteli (tardività della impugnazione rispetto ad una sentenza che ha chiuso una fase cd. “zoppa” del rito Fornero), fa sì che la decisione resista anche rispetto alle altre doglianze dell’impugnazione afferenti alla prima ratio, per la loro inidoneità al raggiungimento dell’obiettivo funzionale rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. Cass. n. 4349/2001; Cass. n. 4424/2001; Cass. n. 24540/2009).
12. Infine, anche il secondo motivo è inammissibile per la non conferenza delle doglianze ivi riportate rispetto al decisum in quanto, essendosi la Corte territoriale fermata all’esame della ammissibilità del gravame come proposto, con una pronuncia in rito, non si può porre un problema di omessa pronuncia sul mancato esame dei vizi procedurali che avrebbero caratterizzato i procedimenti di merito.
13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 758 depositata il 12 gennaio 2022 - Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 giugno 2019, n. 15343 - In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16138 - L'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, va proposta entro il termine di quaranta…
- Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 927 depositata il 13 gennaio 2022 - Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8720 depositata il 28 marzo 2023 - Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 maggio 2019, n. 14261 - Ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non è consentita, ex artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…