CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2018, n. 16140
Omissione contributiva INPGI – Vigilanza ispettiva – Svolgimento di attività di natura giornalistica – Onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata – Valutazione di merito sulle allegazioni e deduzioni istruttorie
Fatti di causa
Con sentenza n. 8812/2011 la Corte d’Appello di Roma rigettando l’appello dell’INPGI confermava il rigetto della domanda proposta dall’Istituto previdenziale per sentire condannare la R. T. I. S.p.A. al pagamento di una somma complessiva di euro 5.165.124,20 oltre accessori in relazione ad una serie di omissioni contributive con riferimento a n. 73 posizioni previdenziali emerse da un complesso accertamento ispettivo svolto dai funzionari addetti alla vigilanza dell’Inpgi e conclusosi il 13 luglio 1999, con verbale di accertamento numero 516/1999.
A fondamento della decisione, per quanto ora di interesse, la Corte sosteneva che in relazione alle articolate ipotesi omissive (in origine formulate in relazione a nove distinte fattispecie), sulle quali erano fondate le pretese previdenziali dell’Istituto, questi fosse gravato dell’onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata; lo status di giornalista professionista o praticante dei lavoratori a cui essa si riferivano; il concreto svolgimento di attività di natura giornalistica. E che tuttavia l’INPGI, pur individuando in modo analitico ogni singola posizione, non aveva per nessuno dei nominativi indicati, articolato ed allegato fatti inerenti alle modalità ed ai tempi di erogazione del compenso economico; alle direttive impartite dai superiori gerarchici; alla sottoposizione al potere disciplinare ed organizzativo; alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative anche per i periodi intervallo. Né l’INPGI aveva chiesto di provare gli stessi elementi, posto che nella articolazione istruttoria, come rilevato correttamente dal giudice di prime cure, mancavano i riferimenti al potere disciplinare, al potere direttivo ed alle modalità del compenso. Ed al contrario vi erano degli indici che deponevano per la insussistenza della natura subordinata dal rapporto come la mancanza di un orario di lavoro ed il compenso parametrato alle prestazioni effettivamente eseguite. Che pertanto non poteva trovare ingresso nel giudizio l’istanza istruttoria rinnovata dall’Istituto in sede di appello non sussistendo alcuna allegazione sui fatti idonei a provare gli elementi caratterizzanti la natura subordinata del rapporto, pur tenendo conto della peculiarità dell’attività giornalistica.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPGI con sette motivi di ricorso. La RTI ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. – Col primo motivo viene dedotta violazione falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli articoli 2697 c.c. e articoli 2094 c.c. e seguenti. Vizio di motivazione avendo la corte violato e non fatto corretta applicazione del principio dell’onere della prova avendo omesso completamente di considerare la valenza del verbale di accertamento ispettivo ai fini del riparto dell’onere della prova.
2. – Col secondo motivo di ricorso per cassazione viene dedotto vizio di motivazione in relazione al fatto controverso e rilevante quale l’accertamento della natura subordinata in ambito giornalistico con riflessi sull’onere di allegazione avendo il giudice d’appello affermato che non poteva trovare ingresso la prova articolata dall’Inpgi in quanto non sarebbero state allegati o articolati alcuni riferimenti che invece la giurisprudenza di legittimità non ritiene rilevanti ai fini dell’indagine sulla subordinazione.
3. – Col terzo motivo viene dedotto vizio di motivazione in relazione all’accertamento della natura subordinata, all’onere di allegazione e prova e violazione falsa applicazione dell’articolo 414 c.p.c. posto che a fronte di quanto allegato e dedotto negli scritti difensivi, di una giurisprudenza consolidata che individua gli indici della subordinazione del rapporto di lavoro giornalistico, della diversa tipologia di richieste contributive avanzate dall’Inpgi riferibili a distinte figure professionali (collaboratore fisso articolo 2, corrispondente articolo 12 e redattore ordinario articolo 1) la motivazione fornita dalla Corte di appello appariva assolutamente insufficiente a respingere la domanda proprio su di un punto rilevante e decisivo del giudizio.
4. – Col quarto motivo viene dedotta violazione falsa applicazione degli articoli 2094 c.c. e seguenti in relazione agli articoli 1, 2 e 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 20 luglio 1991, (all.4.) all’articolo 414 c.p.c.ed art. 2967 c.c., vizio di motivazione in ordine ad un punto rilevante decisivo della controversia (accertamento natura subordinazione), atteso che la sentenza gravata, nonostante avesse dato atto delle differenze tra le posizioni accertate dagli ispettori INPGI, ha poi fornito per respingere l’appello una motivazione basata su un unico concetto di subordinazione, senza tenere quindi minimamente conto delle rilevanti differenze, e delle connesse ripercussioni in ordine sia all’onere di allegazione e deduzione, sia sul versante dell’onere della prova.
5. – Con il quinto motivo viene dedotto vizio di motivazione e comunque violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e articoli 414, 421, 437, 210, 213 e 134 c.p.c. laddove ha ritenuto di non dare seguito alle istanze istruttorie analizzando con eccessivo rigore formale le articolazioni probatorie, senza dare ingresso ai mezzi istruttori, omettendo di offrire sul punto una valida motivazione o comunque violando le citate disposizioni di legge che abilitano il giudice a procedere ex officio al fine di colmare quelle che potevano apparire come lacune.
6. – Con il sesto motivo viene dedotto vizio di motivazione e violazione falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., circa il diritto alle differenze contributive, in relazione alle posizioni dei giornalisti dipendenti I., R. e S., che trovavano titolo in compensi aggiuntivi erogati dalla RTI in forza di contratti di lavoro autonomo temporalmente sovrapponibili a quelle di tipo subordinato; non avendo la Corte di merito espresso le ragioni per disattendere questo capo della domanda ed avendo anzi completamente omesso di prendere in esame il punto il quale non poteva considerarsi assorbito dalla sia pur generica motivazione fornita dalla Corte.
7. – Col settimo motivo viene dedotto vizio di motivazione in relazione alla posizione di S. B. C5), onere di allegazione in relazione alla posizione non contestata di lavoratore dipendente; questi infatti era stato assunto con contratto a tempo determinato (da ottobre 1998 a maggio 1999) con qualifica di impiegato ed inquadrato all’ENPALS; il medesimo aveva svolto attività giornalistica ed essendo indiscussa la natura subordinata, stante l’iscrizione all’albo professionale, andava assicurato invece presso l’INPGI e non presso l’ENPALS.
8. I primi cinque motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la connessione che li collega, sono infondati. I giudici d’appello, esercitando il tipico potere riservato loro dall’ordinamento, hanno effettuato una valutazione di merito sulle allegazioni e deduzioni istruttorie trovandole insufficienti a comprovare la subordinazione, anche attenuata valevole in campo giornalistico, per mancanza dei requisiti necessari e per la presenza di indici incompatibili. Non sussiste quindi la denunziata carenza di motivazione, perché l’impugnata sentenza ha svolto argomentazioni motivate ed idonee ad esplicitare il procedimento logico giuridico posto a sostegno della decisione. Per contro, nelle censure fatte valere con i motivi di ricorso, non è neanche affermato che il contenuto del verbale ispettivo e le dichiarazioni allegate fossero idonee a contraddire tale conclusione. Mentre (Cass. sentenza n. 4178 del 22/02/2007) qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove.
Nella fattispecie il verbale e le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non sono state invece partitamente indicate, né riprodotte nel corpo del ricorso o ad esso allegate. Manca quindi il vizio di motivazione per difetto di autosufficienza e mancata allegazione di fatti decisivi. “Fatto decisivo” non è comunque la subordinazione, che rappresenta invece una qualificazione giuridica desumibile da una serie di fatti.
Non sussiste neppure il vizio di violazione di legge perché il giudice non è obbligato ad assumere le prove indicate dalle parti, né a motivare specificamente sulla rilevanza di una di esse (come il verbale ispettivo, che non ha alcun valore probatorio precostituito in relazione alle dichiarazioni rese da terzi), quando ha già motivato complessivamente sulla generale irrilevanza di quelle dedotte.
Anche la violazione di legge sollevata con riferimento all’articolo 414 c.p.c. – che riguarda il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio – non è specifica, posto che non si indica quale tipo di violazione si configuri o venga addebitata alla stessa sentenza impugnata.
Nessuna violazione può sussistere neppure in relazione alle diverse figure di giornalisti cui si riferirebbe la pretesa (redattori ordinari ex art. 1 CCNL, collaboratori fissi ex art. 2 CCNL, corrispondenti ex art. 12 CCNL) in quanto l’accertamento effettuato in sentenza si attaglia a ciascuna di tali figure. Come messo in evidenza nella stessa sentenza, la subordinazione ha un minimo comune denominatore riferibile ad ogni lavoratore dipendente; né d’altra parte l’INPGI specifica, per ciascun lavoratore, per quale ragione esso sarebbe inquadrabile nell’una o nell’altra tipologia indicata.
Nessuna violazione sussiste in relazione al mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in quanto secondo i giudici mancava l’allegazione dei fatti costitutivi e com’è noto il giudice non può integrarli da sé in sede di all’applicazione dell’art. 421 c.p.c.
6. – Con il sesto motivo viene dedotto vizio di motivazione e violazione falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., circa il diritto alle differenze contributive, in relazione alle posizioni dei giornalisti dipendenti I., R. e S., che trovavano titolo in compensi aggiuntivi erogati dalla RTI in forza di contratti di lavoro autonomo temporalmente sovrapponibili a quelle di tipo subordinato; non avendo la Corte di merito espresso le ragioni per disattendere questo capo della domanda ed avendo anzi completamente omesso di prendere in esame il punto, il quale non poteva considerarsi assorbito dalla sia pur generica motivazione fornita dalla Corte.
7. – Col settimo motivo viene dedotto vizio di motivazione in relazione alla posizione di S. B. C5), onere di allegazione in relazione alla posizione non contestata di lavoratore dipendente; questi infatti era stato assunto con contratto a tempo determinato (da ottobre 1998 a maggio 1999) con qualifica di impiegato ed inquadrato all’EIMPALS; il medesimo aveva svolto attività giornalistica ed essendo indiscussa la natura subordinata, stante l’iscrizione all’albo professionale, andava assicurato invece presso l’INPGI e non presso l’ENPALS.
7.1. Entrambi i motivi sono fondati in quanto la sentenza contiene un unico accertamento – relativo alla mancanza di prove circa la natura subordinata delle posizioni lavorative oggetto della contestazione – ed omette un qualsivoglia accertamento, motivazione e pronuncia in merito ad altri “fatti decisivi” relative a questioni diverse pur oggetto della controversia esistente tra le parti, che come quelle di cui si tratta nei motivi sesto e settimo prescindono dalla premessa relativa all’esistenza della subordinazione; afferendo invece alla natura di alcuni emolumenti erogati a tre giornalisti già inquadrati come subordinati (I., R. e S.) o alla individuazione dell’Istituto previdenziale ( ENPALS o INPGI) dove doveva essere assicurato il lavoratore S. B. assunto con contratto a tempo determinato ed iscritto all’albo dei giornalisti.
7.2. In forza delle precedenti considerazioni vanno accolti motivi di ricorso sesto e settimo e rigettati gli altri. La sentenza va quindi cassata e la causa deve essere rimessa al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il sesto e settimo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
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