CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2018, n. 16152
Plurimi contratti a termine – Esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato – Non sussiste – Ragioni giustificative risultanti per relationem – Riferimento contenuto nel contratto alla attività di natura temporanea
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 900/2013 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto da C.P. nei confronti della L. spa, avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città con cui era stata respinta la domanda del predetto dipendente, il quale aveva stipulato con la società due contratti a termine, uno dei quali prorogato, diretta alla declaratoria di esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato con conversione dalla data del 30.7.2010 ovvero da altra data ritenuta di giustizia.
2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) l’appello era in primo luogo procedibile attesa la natura non perentoria del termine di cui all’art. 435 cpc; 2) la causale indicata nei contratti, ossia “implementazione delle frequenze di alcuni servizi” non era generica; 3) la specificità della causale poteva risultare anche per relationem purché si trattasse di testi scritti “accessibili alle parti”; 4) per il contratto stipulato il 29.7.2010 vi era l’indicazione specifica del numero e della data della deliberazione della GM che spiegava le ragioni della citata implementazione; 7) anche per il contratto del 19.11.2010 vi era l’indicazione specifica della deliberazione di GM (n. 372/2010) ove venivano indicate le cause del ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato; 8) il carattere temporaneo delle esigenze giustificative doveva rivestire carattere relativo e non assoluto; 9) il ricorso alle proroghe era stato genericamente censurato dall’originaria parte ricorrente e non era stato oggetto di specifiche contestazioni; 10) per il secondo contratto era stata prodotta dalla società documentazione attestante la richiesta di proroga con l’esplicitazione dei relativi motivi.
3. Avverso la decisione di II grado ha proposto ricorso per cassazione C.P. affidato a due motivi.
4. L’intimata società non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1 del D.Igs n. 368/2001 nonché l’illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che la Corte territoriale era incorsa in gravi errori di valutazione ed interpretazione dell’art. 1 D.Igs n. 368/2001 per avere sostenuto che i contratti erano di per sé motivati e che era ammissibile la loro motivazione per relationem; inoltre, deduce che non era applicabile al caso in esame la giurisprudenza di legittimità richiamata perché la L. spa non aveva le stesse caratteristiche dimensionali di P.I. spa e perché non aveva stipulato alcun accordo sindacale con i lavoratori; lamenta, infine, che la società non aveva in alcun modo messo il lavoratore nella condizione di conoscere i provvedimenti comunali che attestavano le presunte ragioni di apposizione del termine.
2. Con il secondo motivo il lavoratore censura la violazione dell’art. 4 del D.Igs n. 368/2001 nonché l’illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per avere errato la Corte territoriale nell’avere ritenuto legittime le proroghe apposte ai contratti sottoscritti quando, invece, il tenore dell’art. 4 del D.Igs richiamato induceva a ritenere che la possibilità di protrarre la medesima attività oggetto del contratto a termine era subordinata al verificarsi di esigenze, giustificanti la prosecuzione, che non fossero prevedibili (o ragionevolmente prevedibili) all’atto della stipula del contratto a termine: nel caso in esame, all’opposto, le ragioni utilizzate dal Comune di Reggio Calabria non potevano essere considerate tali né potevano essere conoscibili con l’ordinaria diligenza; inoltre contesta la posizione della Corte di merito secondo la quale, in caso di illegittimità della proroga, la conseguenza sanzionatoria sarebbe stata quella prevista dall’art. 5 D.Igs n. 368/2001 e non l’illegittima apposizione del termine.
3. Il primo motivo non è fondato.
4. E’ insussistente la denunziata violazione di legge perché, in sede di legittimità (cfr. Cass. 22.1.2015 n. 1170) è stato specificato che, in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il termine e le sue ragioni giustificative possono risultare per relationem anche dal riferimento, contenuto nel contratto, alla attività, di natura temporanea, che giustifica la assunzione a tempo determinato.
5. Tale principio, secondo cui appunto il termine di durata del contratto era determinabile per relationem mediante l’indicazione di elementi idonei ad individuare l’attività per cui l’assunzione era avvenuta, è stato espresso non in un contenzioso con la società Poste Italiane di talché ha una portata generale, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente.
6. Inoltre, giova rimarcare la conformità di detto principio anche con la giurisprudenza comunitaria.
7. Invero, questa Corte (cfr. Cass. 1.2.2010 n. 2279) ha specificato che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23.4.2000 in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22.11.2005 in causa C- 144/05) un onere di specificazione delle ragioni del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può appunto risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri scritti accessibili alle parti.
8. Con riguardo, infine, a tale ultima problematica, è stato precisato (cfr. Cass. 26.8.2015 n. 17155) che l’accertamento sul richiamo ad altri testi per la specificazione delle ragioni giustificative, sulle finalità del richiamo e, conseguentemente, sulla accessibilità a tale documentazione, costituisce attività di indagine riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
9. Nella fattispecie, la Corte territoriale -con argomentazioni complete e correttamente articolate- ha ritenuto sufficiente il richiamo, contenuto nei contratti esaminati, alle determinazioni dirigenziali e alle deliberazioni della G.M. in cui erano state esplicitate le esigenze che avevano determinato il ricorso alla instaurazione di rapporti a tempo determinato, specificando che il detto richiamo era stato effettuato a tal fine e che i lavoratori ben avrebbero potuto, facilmente, prenderne visione trattandosi anche di atti soggetti alla affissione nell’albo pretorio comunale.
10. Ne consegue che i dedotti vizi di motivazione, oggetto di censura nel motivo, a fronte della correttezza giuridica delle argomentazioni della gravata sentenza, si risolvono unicamente in un riesame del merito della vicenda non consentito in questa sede.
11. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
12. E’ inammissibile perché la sentenza impugnata, relativamente alla tematica della proroga, risulta ancorata a due diverse rationes decidendi, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerne il dictum: in base alla prima, la Corte di appello ha escluso che le ragioni della proroga indicate dalla società nella memoria ex art. 416 cpc avessero costituito in primo grado oggetto di specifica contestazione in fatto da parte del lavoratore, il quale solo nell’atto di appello si era limitato a dedurne, peraltro per la prima volta, la carenza di estrinsecazione per iscritto, in apposita missiva, della richiesta di proroga delle autorità comunali alla società concessionaria; per altro verso, quel Collegio ha ritenuto in punto di diritto che la normativa vigente ratione temporis non richiedeva più il requisito della imprevedibilità delle ragioni giustificatrici della proroga.
13. La censura di cui al secondo motivo nulla dice in ordine al profilo della «non contestazione» rilevato dai giudici di seconde cure per cui, il passaggio in giudicato di tale punto, rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze relative agli altri aspetti (cfr. Cass. 3.11.2011 n. 22753).
14. In ogni caso, il motivo è anche infondato in quanto deve ribadirsi che la disciplina dell’art. 4 D.Igs n. 368/2001 si differenzia dalla previsione dell’art. 2 legge n. 230/1962, che imponeva requisiti essenzialmente di contenuto oggettivo (sussistenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, nonché una durata equivalente a quella del contratto -cfr. Cass. 16.4.2008 n. 9993), limitandosi invece a richiedere il consenso del lavoratore, che la proroga sia richiesta da ragioni obiettive e si riferisca alla stessa attività per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato: nel caso in esame, quindi, la Corte di merito si è correttamente attenuta a tale impostazione.
15. Resta conseguentemente assorbito l’esame del profilo sulle conseguenze sanzionatorie in ipotesi di illegittimità della proroga.
16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
17. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
18. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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