CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2020, n. 12009
Tributi – Imposta di registro – Obbligazione solidale al pagamento dell’imposta – Registrazione sentenza civile – Parte processuale estranea al rapporto sostanziale – Esclusione
Rilevato che
V.D. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 5 luglio 2013 n. 224/48/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori nella misura complessiva di € 13.550,66 per la registrazione di una sentenza civile, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 9 febbraio 2012 n. 57/32/2012, con compensazione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo che la contribuente sia stata parte del giudizio civile, nonostante il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei coobbligati in solido. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Considerato che
1. Con unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: sotto il primo profilo, per aver erroneamente ritenuto che la mera qualità di parte processuale sia sufficiente per l’assunzione dell’obbligazione solidale al pagamento dell’imposta di registro in dipendenza della sentenza civile, al di là della riconosciuta estraneità al rapporto sostanziale (contratto di appalto); sotto il secondo profilo, per aver insufficientemente e contraddittoriamente motivato la posizione assunta dalla ricorrente nel processo civile.
2. Anzitutto, è il caso di rilevare che è ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., purché lo stesso evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (ex plurimis: Cass., Sez. 2^, 23 aprile 2013, n. 9793; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2018, n. 8915; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, n. 24493; Cass., Sez. 2^, 23 ottobre 2018, n. 26790).
Difatti, il cumulo in un unico motivo delle censure di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. è consentito in presenza di una diversificata e separata prospettazione delle doglianze attinenti, rispettivamente, al corretto esercizio della potestà decisionale ed all’appropriata ricostruzione del fatto controverso.
3. Ciò posto, il motivo si rivela fondato sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge, conseguendone l’assorbimento sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia.
Preliminarmente, in linea generale, si rammenta che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2018, n. 29158).
Ciò non di meno, pur dovendosi ribadire la natura solidale ex art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 della responsabilità tributaria, l’obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2014, n. 25790, secondo cui, ai fini dell’imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso ad essere l’indice della capacità contributiva colpita dall’imposta), dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell’imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell’identità delle questioni, ben può permanere l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n.1710).
Pertanto, l’imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1710).
Ne deriva che la parte convenuta nel processo civile, nei cui confronti la domanda sia stata rigettata per l’accertata estraneità al rapporto sostanziale ivi dedotto, non può considerarsi soggetto passivo dell’obbligazione tributaria derivante dalla registrazione della relativa sentenza. Aggiungasi che l’accordo simulatorio di cui – secondo la sentenza impugnata – la ricorrente sarebbe stata parte è rimasto estraneo al thema decidendum del giudizio civile e non ha assunto alcuna rilevanza in ordine alla pronunzia sulla domanda di adempimento contrattuale
4. Dunque, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente.
5. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e della progressiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.
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