CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2020, n. 12032 – La fruizione abusiva dei permessi previsti dall’art. 33, co. 3, della legge n. 104/92 si realizza soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente