CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 luglio 2018, n. 19275
Rapporto di lavoro – Iscrizione alla gestione del c.d. Fondo Volo – INPS – Pagamento della pensione di vecchiaia durante i periodi di rioccupazione – Età anagrafica
Ragioni della decisione
1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8140/2012, ha respinto il gravame proposto da U.H. avvero la pronuncia del Tribunale di Cassino che aveva a propria volta rigettato la domanda con cui il ricorrente, quale iscritto alla gestione del c.d. Fondo Volo, aveva chiesto la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento della pensione di vecchiaia durante i periodi di rioccupazione (dal dicembre 1997 al marzo 1998 e dal luglio 1998 in poi) fruiti dal medesimo.
La Corte riteneva che, non essendo la prestazione riconducibile all’età anagrafica dell’interessato, non si potesse parlare di pensione di vecchiaia e quindi trovassero applicazione le norme sul divieto di cumulo tra lavoro e pensione di anzianità.
2. U.H. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, poi illustrato da memoria e resistito da controricorso I.N.P.S.
Ragioni della decisione
1. Con l’articolato motivo di ricorso HU.H. afferma la violazione del vigente art. 2, primo comma, punto 3) L. 859/1965 ed altresì dell’art. 1 L. 484/1973 e dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 22 del d. Igs. 164/1997, nonché vizio di motivazione su punti decisivi, per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come di anzianità, e quindi incompatibile con il cumulo con i redditi in caso di rioccupazione, la pensione da lui goduta a carico del Fondo Volo.
2. Dal punto di vista normativo, l’art. 27 L. 859/1965 prevedeva la sospensione della erogazione del trattamento pensionistico in caso di rioccupazione di lavoratore pensionato con rapporto di lavoro comportante l’obbligo di iscrizione al Fondo, ma la norma è da ritenersi abrogata dal d.lgs. 24 aprile 1997 n. 164 (Cass. 1 settembre 2008, n. 22014; Cass. 29 aprile 2003, n. 6661).
Di conseguenza, a partire dalla data di entrata in vigore del d.Igs. 164 cit., in caso di percezione di retribuzione da parte di pensionato del Fondo Volo, anche se a seguito di rioccupazione con obbligo di reiscrizione al fondo stesso, la disciplina del divieto di cumulo fra trattamento pensionistico e retribuzione è quella in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), cui fa rinvio l’art. 3, comma 22, del citato d.lgs. n. 164.
Del resto, la circostanza che la L. n. 959 del 1965 sul Fondo Volo denomini tutte le pensioni erogate come pensioni di anzianità, non comporta che esse abbiano tutte effettivamente tale natura, posto che essa ricorrerebbe, secondo un costante orientamento di questa Corte, solo quando la prestazione sia condizionata esclusivamente ad una determinata anzianità contributiva, a prescindere dall’età dell’assicurato (Cass. 7 maggio 2015, n. 9183; 11 luglio 2014, n. 16018; Cass. 24 ottobre 2003, n. 15979) sicché, sostiene da un primo punto di vista il ricorrente, la sua pensione “di anzianità” sarebbe invece da qualificare come “di vecchiaia” per il fine della sua cumulabilità rispetto ai nuovi redditi derivanti dalla rioccupazione.
Ed è altresì vero, come sostiene sempre il ricorrente, che per stabilire se la pensione erogata sia di anzianità o di vecchiaia si deve fare riferimento all’assetto normativo vigente al momento del pensionamento (Cass. 9183/2015 cit.; Cass. 26 luglio 2007, n. 16455).
Peraltro secondo Cass. 23 gennaio 2013, n. 1574, in forza degli artt. 6, co. 1 e 2, comma 1, d. Igs. 503/1992, anche rispetto al Fondo Volo (che costituisce forma di previdenza sostitutiva dell’a.g.o.: art. 12 L. 859/1965) seppure vi siano requisiti di accesso al pensionamento riconnessi anche all’età, la pensione non può essere qualificata come di vecchiaia se i requisiti contributivi siano al di sotto del ventennio.
3. Il rilievo del dato normativo operato da Cass. 1574/2013 cit. è inoppugnabile ed incide necessariamente, imponendo il contemperamento tra dati anagrafici e dati contributivi, sul criterio di individuazione della natura delle diverse pensioni che siano ancora regolate, per il Fondo Volo, dall’art. 22 L. 859/1965.
Pertanto, fermo restando l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo il regime ordinario (art. 1 e 5 d. Igs. 503/1992) e fermo restando che quella di cui all’art. 22, n. 1, L. 859/1965, prescindendo in toto dall’età anagrafica, è necessariamente pensione di anzianità, le ipotesi di cui all’art. 22 n. 2 (almeno quindici anni di contributi e 50 anni di età) e n. 3 (almeno quindici anni di contributi e 45 anni di età) sono destinate ad una qualificazione in termini di pensione di vecchiaia, combinando il principio sulla rilevanza del requisito anagrafico e quello sul ventennio contributivo, solo se, in concreto, il pensionamento avvenga sulla base di almeno vent’anni di contribuzione, mentre negli altri casi il dato anagrafico, peraltro nell’ipotesi base assai basso (45 anni) è recessivo, ed il fondamento della pensione risiede esclusivamente nel dato contributivo.
Nella specie il ricorrente assume di avere avuto accesso a pensione ai sensi dell’art. 22, comma 1, n. 3 L. 859/1965 e quindi sul presupposto del compimento del «45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo», né risulta allegato – e i dati forniti dall’I.N.P.S. in controricorso attesterebbero anzi il contrario – che all’epoca vi fosse stato versamento di venti anni o più di contributi.
In concreto non ricorrevano quindi, al momento del pensionamento dell’H., i presupposti normativi per la qualificazione della sua pensione come di vecchiaia e ciò impedisce, in forza della disciplina sul cumulo applicabile al momento (dicembre 1997 e, poi, luglio 1998) della rioccupazione, pur se sopravvenuta rispetto al momento del pensionamento (sull’applicazione del d. Igs. 164/1997 cit., anche a pensioni riconosciute prima di tale norma, ma rispetto a periodi di rioccupazione successivi, v. Cass. 12 novembre 2010, n. 23036, in motivazione, punto 7), il riconoscimento del diritto alla percezione della pensione nonostante lo svolgimento di altra attività lavorativa.
4. La presente causa ha per oggetto l’effetto sul trattamento pensionistico in godimento della rioccupazione del dicembre 1997 e del luglio 1998, in sé considerate.
Questione diversa è quella in ordine al se, sospeso il trattamento pensionistico per effetto della rioccupazione ed accumulata ulteriore contribuzione utile al definirsi, nel corso del tempo, del menzionato ventennio, si possa ragionare, e come, in termini di trasformazione del trattamento pensionistico in quello proprio di una pensione qualificabile come di vecchiaia o comunque in termini di sopravvenuta acquisizione dei requisiti utili al pensionamento di vecchiaia, anche per quanto concerne le conseguenze sotto il profilo del cumulo tra pensione e redditi da rioccupazione. Tale questione si fonda necessariamente su presupposti ulteriori e differenti, ovverosia sui possibili effetti della nuova contribuzione poi eventualmente maturata fino a raggiungere il ventennio di cui si è detto, sicché essa resta estranea all’attuale oggetto del contendere.
5. Il ricorso va quindi rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.
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