CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 luglio 2019, n. 19574
Inpgi – Vincolo di subordinazione – Accertamento ispettivo – Contribuzione
Rilevato
che, con sentenza del 9 settembre 2013, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione promosso da Radio B. S.r.l. nei confronti dell’Istituto Nazionali di Previdenza dei Giornlisti Italiani “Giovanni Amendola” – INPGI, chiamando in giudizio altresì l’Enpals e l’INPS, per la revoca de decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPGI a carico della Società per il pagamento di contributi omessi e somme aggiuntive in relazione alla posizione di otto giornalisti che, a seguito di accertamento ispettivo, erano stati ritenuti aver operato tutti alle dipendenze della Radio B. S.r.l., revocato il decreto ingiuntivo, condannava quest’ultima al pagamento in favore dell’INPGI dei contributi omessi e delle conseguenti sanzioni solo relativamente alla posizione di M.G.B.;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, non provata dall’INPGI, cui incombeva il relativo onere in ragione della posizione di attore sostanziale rivestita nel giudizio di opposizione, la ricorrenza di un vincolo di subordinazione con cinque dei giornalisti fatti oggetto dell’accertamento ispettivo, che risultavano aver operato quali aderenti ad una associazione di giornalisti che offriva sul mercato servizi di quella natura o comunque quali professionisti autonomi, dall’altro, fondata, salvo che nei confronti della Barile, l’eccezione di prescrizione del credito contributivo azionato dall’Istituto nei confronti degli altri giornalisti dipendenti della Radio B. S.r.l.;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPGI, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la V. S.p.A., mentre l’INPS, pur intimato in proprio e quale incorporante l’ENPALS, non ha svolto alcuna attività difensiva;
che sia l’INPGI che la Radio B. S.r.l. hanno poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 delle Disposizioni sulla legge in generale e 1 I. n. 1369/1960, imputa alla Corte territoriale l’omessa valutazione della fattispecie, dalla quale emergeva l’impiego da parte della Radio B. S.r.l., per lo svolgimento delle attività di informazione giornalistica alla stessa facente capo, di giornalisti formalmente operanti nell’ambito di una associazione di professionisti del settore cui era stata affidata la cura dei servizi informativi della radio, sotto il profilo della ricorrenza di un’ipotesi di fornitura di manodopera vietata ai sensi dell’art. 1 I. n. 1369/1960 applicabile ratione temporis;
– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2086, 2094, 2729, c.c. e 1, 2, e 6 del CNLG (d.P.R. n. 153/1961), lamenta a carico della Corte l’incongruità logica e giuridica del giudizio negativo espresso in ordine alla ricorrenza della subordinazione con riguardo al rapporto di fatto intercorso tra la Radio B. S.r.l. ed i giornalisti facenti capo all’associazione che ne curava, in appalto, i servizi giornalistici, stante la loro piena inserzione nella redazione dell’azienda radiofonica; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2 CNLG (d.P.R. n. 153/1961) è prospettata con riferimento al medesimo giudizio cui è pervenuta la Corte territoriale con riguardo al giornalista che operava come collaboratore autonomo, non avendo la Corte medesima dato rilievo al requisito essenziale dell’inserzione nell’attività redazionale;
che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendo ritenersi, alla stregua della motivazione a corredo dell’impugnata sentenza, che la Corte territoriale abbia valutato la legittimità dell’appalto dei servizi giornalistici alla luce della normativa applicabile ratione temporis, dando conto della formalizzazione da parte della Radio B. S.r.l. di un appalto genuino, stante la ravvisabilità di un rapporto negoziale della predetta Società con altra distinta struttura imprenditoriale (lo studio A.), operante sul mercato a favore di una clientela indifferenziata, per la fornitura alla Società di un servizio, quale quello dell’informazione giornalistica, che, con rilievo determinante, qui non fatto oggetto di alcuna specifica censura, la Corte stessa dichiara non rientrante nell’attività preminente della Società medesima, rivolta principalmente alla diffusione musicale e con l’utilizzo di attrezzature proprie – valutazione quest’ultima non revocabile in dubbio per il solo fatto che la Corte territoriale abbia fatto riferimento in motivazione ai soli computer – e conseguentemente, non potendo alla luce di quanto sopra sostenersi la riferibilità alla Radio B. S.r.l. dell’attività redazionale concernente l’informazione giornalistica, abbia correttamente escluso la ricorrenza di un rapporto di subordinazione tra la Società ed i giornalisti addetti all’esecuzione del servizio;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della sola Società contro ricorrente; nulla spese riguardo all’INPS, che non ha svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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