CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 marzo 2018, n. 6817

Personale del comparto sanità – Medico condotto – Retribuzione Individuale di Anzianità

Fatti di causa e ragioni della decisione

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del locale Tribunale che, pronunciando sulla domanda proposta da M.F., dipendente della Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, ex medico condotto, avente ad oggetto il pagamento di somme rivendicate a titolo di R.I.A. – Retribuzione Individuale di Anzianità, pari ad Euro 24.604,38, oltre accessori, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle pretese riguardanti il periodo anteriore al 1.7.1998 e rigettato la domanda quanto al periodo successivo.

2. Per la cassazione della sentenza di appello il dott. F.M. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la ASP di Catanzaro.

3. In prossimità dell’udienza il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, notificato alla controparte, con cui ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione dell’azione per avvenuto riconoscimento del diritto al percepimento della Retribuzione Individuale di Anzianità, avvenuto con nota n. 3334 del 16.6.2017 del Ministero della Salute (in sede di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2537/2004) recante disposizioni esecutive alle Regioni in favore dei medici aventi diritto, nel cui elenco è inserito l’odierno ricorrente.

4. Tali assunti difensivi non sono stati contestati, né contrastati in alcun modo dalla ASP di Catanzaro, che tuttavia non ha accettato la rinuncia, come dichiarato in udienza dal suo difensore.

5. Va osservato, al riguardo, che:

la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio; non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (cfr. Cass. n. 28675 del 2005; Cass. n. 21894 del 2009; Cass. n. 9857 del 2011; Cass. n. 3971 del 2015);

– l’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

– ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’articolo 306 cod. proc. civ., l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio; tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. n. 11384 del 1999).

6. Stante la facoltatività della condanna del rinunciante al pagamento delle spese nel caso di mancata accettazione prevista dall’art. 391 cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, si ritiene di compensare le stesse ex art. 92 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche vigente al tempo dell’instaurazione del giudizio), in ragione della complessità delle questioni inerenti il ricorso.

7. Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.