CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2018, n. 29778
Professionisti – Avvocato – Parcelle professionali – Mancato pagamento – Impugnazione
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal Comune di Agrigento, ha riliquidato gli interessi legali spettanti all’Avvocato S.D. per il mancato pagamento di parcelle professionali.
2. La Corte territoriale ha rilevato che con le sentenze nn. 1456, 1458, 1457 e 1455 del 2002, poste a base dell’azione esecutiva del D., il Tribunale di Agrigento aveva revocato i decreti ingiunti opposti dal Comune di Agrigento e aveva condannato il Comune a pagare all’Avvocato D. “gli interessi decorrenti dalla data della domanda”. Ha ritenuto che, a fronte del tenore inequivoco delle sentenze, il D. che denunciava l’erroneità dei principi posti a fondamento di tali decisioni, avrebbe dovuto proporre impugnazione.
3. Avverso questa sentenza l’Avvocato S. D. ha proposto un primo ricorso per Cassazione notificato il 23/27 luglio 2012 e depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 9 agosto del 2012, affidato ad un unico articolato motivo. Ha, poi, depositato un secondo ricorso, dal contenuto parzialmente difforme rispetto al primo, notificato l’8.10.2012 e depositato preso la cancelleria di questa Corte il 24.10.2012, affidato a tre motivi. Ha anche depositato memoria.
4. Il Comune di Agrigento ha depositato procura speciale ed ha svolto attività difensiva nella discussione orale.
Ragioni della decisione
In via preliminare
5. Va rilevato che, vigendo nel nostro ordinamento processuale il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, la parte, una volta che abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che la pregiudica e non può, in seguito, proporre una seconda impugnazione.
6. Detto potere, però, non può ritenersi consumato allorché l’impugnazione sia invalida ma non sia stata ancora dichiarata improcedibile o inammissibile: in questo caso, infatti, ai sensi degli artt. 358 e 387 c.p.c., il soccombente conserva la possibilità di proporne una seconda, purché nel termine di decadenza previsto dalla legge (Cass. 24332/2016).
7. Ne consegue che nell’ipotesi, verificatasi nella specie, in cui la parte impugni tempestivamente la sentenza d’appello con due ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, possono prospettarsi due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia o meno validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso il ricorso successivamente proposto andrà dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, esso dovrà essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo.
8. Nella fattispecie in esame il ricorso notificato il 23/27.7.2012 e depositato il 9.8.2012 è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nel termine annuale decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (9.7.2012) e ritualmente notificato al Comune di Agrigento.
9. Il ricorso notificato in data 8.10.2012, depositato il 24.10.2012 è, di conseguenza, inammissibile.
Esame del motivo del ricorso notificato il 23/27 luglio 2012.
10. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 429 c. 3 cod.proc.civ.
11. Sostiene che gli interessi devono farsi decorrere dalla data di presentazione della parcella contenente la quantificazione degli onorari correlati all’attività defensionale prestata in favore del Comune e assume che anche un credito illiquido può costituire in mora il creditore.
12. Addebita alla Corte territoriale di avere risolto la questione relativa alla decorrenza degli interessi in maniera semplicistica, perché ha richiamato le espressioni “interessi decorrenti dalla data della domanda” contenute nelle sentenze n. i 1456, 1458, 1457, 1455 del 2002 del Tribunale di Agrigento poste a fondamento dell’azione esecutiva, senza tenere conto del fatto che, trattandosi di crediti da lavoro, trovano applicazione gli artt. 409 e sgg. c.p.c.
13. Il motivo è infondato.
14. L’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (Cass. 15852/2010, 17482/2007, 14727/2001).
15. La sentenza impugnata non è inficiata da alcun vizio logico o giuridico atteso che la Corte territoriale ha ritenuto, sulla scorta del tenore letterale delle sentenze poste a base dell’azione esecutiva intentata dal D., che esse recavano la condanna del Comune al pagamento degli interessi legali a far tempo dalla domanda e non dalla data di maturazione del diritto ed ha correttamente osservato che l’eventuale errore contenuto in tali sentenze avrebbe dovuto essere fatto valere con i rimedi impugnatori e non in sede esecutiva.
16. Il ricorso in esame va, in conclusione, respinto.
17. Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo al fatto che la difesa del Comune si è limitata alla sola discussione orale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso notificato il 23/27.7.2012.
Dichiara inammissibile il ricorso notificato I’8.10.2012.
Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
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