CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2018, n. 29785
Rapporto di lavoro – Personale dipendente dell’ISTAT – Trattamento di buonuscita – Determinazione – CCNL
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello proposto dall’ISTAT nei confronti della sentenza di primo grado che lo aveva condannato a pagare “pro quota” agli odierni controricorrenti il trattamento di buonuscita, comprensivo della indennità di ente mensile, spettante alla loro dante causa G.L., dipendente dell’Istituto.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella contenuta nell’ art. 71 del CCINIL comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 1998-2001, biennio economico 1998-1999 e non quella contenuta negli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e che l’art. 71 c. 3 del suddetto CCNL non distingueva tra indennità annuale e indennità mensile.
3. Avverso questa sentenza l’ISTAT ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso O.T.. M.T. e F.T. sono rimaste intimate.
Motivi della decisione
4. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 c.c., 3 e 38 del D.P.R. n. 1032/1973, e degli artt. 44 e 71 del CCNL 1998-2001 Comparto Enti di ricerca. Addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto dei principi di nominatività, tassatività e riserva di legge che regolano il computo dell’indennità di buonuscita e della inderogabilità della disciplina previdenziale statale ad opera di fonti di rango contrattuale. Richiama i pareri dell’ARAN n. 7509 del 4 settembre 2002 e n. 6413 del 10 luglio 2007 secondo cui nell’indennità di buonuscita è computabile unicamente l’indennità annuale di ente (erogata nel mese di giugno) conformemente alla previsione dei costi certificata ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 165/2001 e comunque solo per i cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1999. Rileva, quindi, che l’indennità di ente mensile grava su altri fondi, ossia su quelli specificamente destinati a strumenti di incentivazione, i cui costi non sono stati considerati in occasione della stipula del CCNL del 2001.
5. Il ricorso è fondato.
6. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui in tema di determinazione dell’indennità di buonuscita del personale dipendente dell’ISTAT, posto il principio di tassatività di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, applicabile al rapporto, va esclusa la computabilità dell’indennità di ente mensile prevista dall’art. 44, comma 4, del C.C.N.L. 1994-1997, in quanto l’art. 71 del successivo C.C.N.L. 1998-2001, nell’affermarne l’utilità ai fini dell’indennità di premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, non richiama anche l’art. 7, comma 3, del C.C.N.L. 1994-1997, che ad essa fa riferimento, ma solo l’indennità di ente annuale maturata dopo il 31 dicembre 1999, come incrementata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 71 (Cass. 24978/2016, 9261/16, 19470/2015, 18790/2015, 18791/2015; in termini anche Cass. 17362/2018, 14529/2018).
7. Il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso nelle sentenze innanzi richiamate perché ne condivide le ragioni esposte, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c., e d’ altra parte, il controricorrente nel controricorso non apporta argomenti decisivi che ne impongano la rimeditazione.
8. La sentenza impugnata, che ha disatteso il principio richiamato nel punto 6 di questa sentenza va, pertanto, cassata.
9. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della originaria domanda.
10. L’epoca di consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità induce a compensare le spese dei due gradi del giudizio di merito e a porre a carico delle controparti le spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel mento, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna le controparti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4,000,00 oltre spese prenotate a debito.
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