CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2021, n. 35500 – L’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 935, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che, nell’ipotesi di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, essa trova applicazione nei soli casi in cui sia stata erroneamente applicata un’aliquota maggiore rispetto a quella prescritta, non anche in tutte le ipotesi di IVA non dovuta