CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2021, n. 35671 – In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell’indennizzo in  capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento e sino al 16 per cento, subìto dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico