CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 agosto 2021, n. 23189 – In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell’anzianità di servizio, che in sé considerata costituisce la dimensione diacronica di un fatto (qual è l’espletamento del servizio da parte del lavoratore, riguardando quindi la norma una situazione di fatto, ossia il periodo di formazione e lavoro seguito da periodo di lavoro ordinario), rilevante ai fini di vari istituti di fonte legale o contrattuale