CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2021, n. 10377
Illegittima collocazione in CIGS – Piena fungibilità professionale ed organizzativa del lavoratore – Risarcimento del danno – Quantificazione in via equitativa, tenendo conto della rotazione – Non sussiste – Compensi retributivi maturati durante l’intero periodo di inadempimento
Fatti di causa
Con sentenza del 4 maggio 2016, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Parma, limitava l’accoglimento della domanda proposta da G.F. nei confronti della G.I.A. S.p.A., avente ad oggetto, previa declaratoria dell’illegittimità dell’attivata CIGS, la condanna della Società al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante ed il trattamento di CIGS percepito dal 2.4.2012 fino alla reintegra disposta nel giudizio di impugnazione del licenziamento successivamente intimato al F. dalla Società medesima, al riconoscimento di un importo a titolo di risarcimento del danno quantificato in via equitativa al fine di tener conto della prevista rotazione per effetto della quale anche il F. sarebbe stato interessato alla sospensione del rapporto.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto illegittima la collocazione in CIGS del F., per non essere correlata ad alcuna ragione obiettiva, stante la piena fungibilità professionale ed organizzativa del F. rispetto agli altri meccanici addetti allo stabilimento di Ravadese, spettante il risarcimento, da riconoscersi, tuttavia, non in misura integrale rispetto al periodo di sospensione, ma da valutarsi in via equitativa tenendo conto della sospensione che avrebbe investito il rapporto del F. a seguito dell’applicazione della rotazione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.
Il ricorrente ha poi presentato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 1, I. n. 223/1991 e 1223 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto della pretesa al risarcimento integrale del periodo di sospensione dovuta all’illegittima collocazione in CIGS del ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, imputando alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per aver rideterminato in riduzione il risarcimento spettante in difetto di qualsiasi difesa in tal senso prospettata dalla Società.
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, dovendo ritenersi, alla stregua dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 3.5.2018, n. 10516; Cass. 4.12.2015, n. 24738) cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell’illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell’art. 1223 c.c., commisurandoli, almeno, all’entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l’intero periodo di inadempimento Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, restando assorbito il successivo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
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