CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 dicembre 2019, n. 34247
Tributi – Accertamento catastale – Rettifica di classamento – Revisione catastale della microzona ex art. 1, co. 335, della Legge n. 311/2004 – Accertamento standardizzato con riferimenti generici ad una presunta migliorata qualità del contesto urbano – Illegittimità
Fatti di causa
Con sentenza n. 2611/16 depositata in data 3.5.2016 la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da T.E.I. S.r.l., confermando la decisione con la quale la CTP di Roma aveva respinto la sua impugnativa avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disposto, a suo avviso illegittimamente, la rettifica del classamento di un immobile di sua proprietà sito in Roma, in via (…), nell’ambito di una revisione delle unità immobiliari urbane site nelle microzone comunali in cui il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si era discostato dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.
Avverso l’indicata sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la T.E.I. affidato a quattro motivi e, precisamente:
1 = violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 212 del 2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto fondato l’accertamento dell’Ufficio pur in assenza di ogni motivazione;
2 = carente e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 61 DPR n. 1142 del 1949 stante la carenza di ogni indicazione nell’atto impositivo sia sulle caratteristiche degli immobili utilizzati per la comparazione, sia sul classamento di tali fabbricati sia, infine, sulle caratteristiche “similari” a quelle dell’unità oggetto di classamento;
3 = omessa e carente motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dalla mancata considerazione degli elementi di prova offerti dalla ricorrente con particolare riferimento alla perizia allegata;
4 = contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la CTR, nel disporre la reiezione dell’appello, anche dichiarato “legittimo e pienamente valido l’avviso dì accertamento Impugnato”, malgrado l’Agenzia avesse ridimensionato la propria pretesa ribassando la rendita alla classe 4 rispetto alla classe 5 originariamente determinata.
Ha resistito con controricorso la AGENZIA DELLE ENTRATE.
Ragioni della decisione
Si ritengono fondati, con assorbimento delle altre censure, il primo e il secondo motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente.
Infatti, l’avviso di accertamento per cui è causa è stato emesso a seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art. 1, comma 335, della legge 311/2004 nell’ambito della revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, in ragione del presunto significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali e non anche per intervenute variazioni edilizie nell’immobile classato, presupposto questo che è disciplinato dal comma 336 della stessa legge.
Orbene, è indubbio che detto procedimento di revisione, ove attuato esclusivamente sulla base del rilevato “scostamento”, finirebbe per risolversi in apprezzamenti caratterizzati dalla più ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione, in evidente contrasto anche con i principi costituzionali desumibili ex artt. 23 e 53 – che, per l’appunto, impongono la regolazione per legge dei fattori che incidono sul sistema di concreta attuazione del principio del prelievo fiscale, in proporzione alla capacità contributiva individuale – oltre che con l’espressa previsione dell’art. 3, comma 154, lett. e) della legge n. 662/1996 secondo cui ai fini della attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie occorre tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove si trova l’immobile.
Proprio per questo, l’art. 9 del DPR n. 138/1998 prescrive che nell’operare il nuovo classamento gli Uffici debbano tenere conto di una serie di parametri tra i quali il livello di qualità urbana e ambientale di ciascuna microzona, l’attribuzione a ciascuna unità immobiliare della categoria individuata sulla base della disposizione del precedente art. 8 comma 2, e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell’interno emergenti dagli atti descrittivi e censuari del classamento.
In definitiva, quindi, deve concludersi nel senso di dover considerare lo scostamento tra le medie dei valori riscontrati nella microzona di riferimento solo come un presupposto necessario per attivare il procedimento di revisione e, ancora, che la procedura prevista dal comma 335 non può sottrarsi all’applicazione della valutazione di tutti i parametri normativamente previsti ai quali si è fatto riferimento al fine di pervenire all’attribuzione agli immobili della corretta classe di qualificazione.
Diversamente operando, verrebbe ad essere demandata all’Amministrazione la identificazione e la selezione degli elementi di giudizio che incidono direttamente sui presupposti impositivi e non solamente l’applicazione degli elementi di giudizio espressamente identificati dalla legge. Se così non fosse l’attività di classamento nelle fattispecie di revisione giustificate dall’esistenza dei presupposti ex comma 335 finirebbe per ridursi ad un indiscriminato elevamento dei livello di classe degli immobili contenuti nell’ambito della microzona in ragione delle pure e semplici risultanze dei rapporti tra i valori di microzona.
A sostegno di quanto esposto vi è la più recente giurisprudenza di questa Corte che si è più volte espressa nel senso che il procedimento ex art. 1, comma 335, della legge n. 331 del 2004 resta soggetto alle stesse regole dettate ai fini della revisione del classamento dall’art. 9 del DPR n., 138/1998 al fine di sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità dell’Amministrazione, con la conseguenza che anche la procedura prevista dal comma 335 citato, pur a fronte del relativo presupposto (esistenza dello scostamento cui più volte si è fatto riferimento) non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall’art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23.12.1996, n. 662 il quale impone che debba tenersi conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita in quanto tutti elementi incidenti nella qualificazione della stessa (così, ex multis, Cass. Sent. n. 4712 del 2015). Consegue da tutto ciò che il classamento dell’immobile deve essere individuale e specifico e non standardizzato con riferimenti generici ad una presunta migliorata qualità del contesto urbano.
Ancora con specifico riferimento al secondo motivo di censura sempre riguardante una ritenuta carenza di motivazione, la giurisprudenza della Corte (da ultimo, cfr. sent. n. 3107 in data 1.2.2019) è andata consolidandosi nel senso della necessità in materia di aggiornamento catastale di una adeguata e specifica motivazione da parte dell’amministrazione finanziaria in tutti i casi di revisione per microzona ex art. 1 comma 335-336 della legge 311 citata, anche in quelli nei quali il potere di rettifica sia esercitato su sollecitazione mirata dell’autorità comunale ex art. 3 della legge 662/1996, affermando (Cass. 5784/2013 e 2185/2015 e ord. 25037/2017) il principio per cui in tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani la motivazione dell’atto, in conformità all’art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662 non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del territorio, ma deve specificare, a pena di nullità ex art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, e, in questa seconda ipotesi, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica indicazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto de! riclassamento, consentendo, in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.
Ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. 22900 del 29.9.2017). Peraltro, v’è da aggiungere che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 249/2017 ha, tra l’altro, affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, così ribadendo la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione (Cass. n. 1435/2019)
Tanto premesso, va rilevato come nella sentenza impugnata non si sia tenuto in alcun modo conto dei criteri come ora delineati essendosi i giudici dell’appello limitati, dopo la mera enunciazione della normativa di riferimento, a prestare adesione ad un atto illegittimo in quanto operante una revisione massiva della qualificazione dell’intero comparto edilizio compreso nella microzona in contrasto, pertanto, con la necessità di attuare una procedura individuale che non può non essere effettuata con la specifica considerazione combinata dei fattori di pertinenza di ciascuna unità immobiliare.
Non basta, quindi, affermare che nell’avviso di accertamento si sia dato atto dell’applicazione della normativa, si siano indicate le varie microzone nonché, per ciascuna di esse il valore medio catastale e il valore di mercato e, con particolare riferimento alla zona di ubicazione degli immobili oggetto di causa, si è spiegato che nella microzona è stata riscontrata una consistente rivalutazione dei patrimonio immobiliare riconducibile ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizia mentre i classamenti, rimasti fermi nel tempo, non rappresentavano più la effettiva redditività. Occorre, infatti, che, sia pure esplicitate le ragioni fondative (ed i relativi dati fattuali) della procedura di revisione delineata dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, e ciò non di meno, – l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore “livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare; DPR n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto un ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale) “così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare” (Corte Cost., n. 249/2017).
I motivi terzo e quarto possono considerarsi assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° comma, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Il progressivo consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale giustifica una declaratoria di compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo de! ricorso, assorbito il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese del merito e del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 12676 depositata il 10 maggio 2023 - In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell'atto non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18205 depositata il 7 giugno 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura cosiddetta procedura DOCFA , ed in base ad una stima diretta…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14932 depositata l' 11 maggio 2022 - La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23542 depositata il 27 luglio 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura cosiddetta DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36233 depositata il 12 dicembre 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- Corte di Cassazione sentenza n. 23529 depositata il 27 luglio 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…