CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 giugno 2018, n. 16253

Lavoratori dello spettacolo – Enpals – Riscossione contributi obbligatori e somme aggiuntive – Art. 3, d.l.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708

Fatti di causa

1. Con sentenza depositata il 21.12.2011 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di prime cure, ha respinto l’opposizione di Media R. s.r.l. (successivamente F. s.r.l., in liquidazione, di cui erano soci D. M. L. e G. B.) alla cartella esattoriale n. 02220060036837728000 relativa al diritto dell’Enpals alla riscossione di contributi obbligatori e somme aggiuntive per il periodo 1992-1996 con riguardo a 43 collaboratori riconducibili alle categorie di lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del d.l.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.

2. La Corte distrettuale ha ritenuto riconducibili alle categorie elencate nell’art. 3 del d.l.C.P.s. n. 708 del 1947 le attività di dee jay, cantante e tecnico del suono rinvenute in azienda in sede di ispezione, a fronte del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della società sulla diversità dei compiti rispetto alla qualifica rivestita, ed ha ritenuto corretta la retribuzione imponibile presa a riferimento dall’ente previdenziale con riguardo ai cantanti, includente sia le lavorazioni in sala sia le “royaltyes” percepite per le riproduzioni delle opere.

3. Per la cassazione della sentenza D. M. L. e G. B. propongono ricorso affidato a sette motivi, illustrati da memoria; oppone difese l’Enpals con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod.civ. nonché vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) assumendo che il giudice d’appello ha errato nell’affermare che era onere della società dimostrare che i lavoratori (indicati nel verbale ispettivo dell’8.5.1997 come dee jay, cantanti e tecnici del suono) non svolgevano, in realtà, le attività corrispondenti alla qualifica, spettando invece all’ente previdenziale provare l’effettiva prestazione di un’attività riconducibile al concetto di spettacolo ed essendo sprovvisti di valenza probatoria i verbali redatti dagli ispettori e le dichiarazioni rese in tale sede ove non confermate in giudizio.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, omesso le specifiche ragioni della riconducibilità delle mansioni dei lavoratori rinvenuti in azienda nelle qualifiche di cui all’elenco fornito dall’art. 3 del d.l. C.P.S. n. 708 del 1947, essendosi limitata a richiamare “il significato comune del termine” della qualifica dei differenti collaboratori, sussumendo in particolare i collaboratori svolgenti mansioni di dee jay nella categoria dei disc-jockey ossia degli intrattenitori per il ballo nonostante le mere mansioni di arrangiatori.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. nonché vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la società aveva effettuato, nel ricorso introduttivo del giudizio (di cui riporta un estratto), analitica descrizione delle mansioni dei collaboratori, allegazioni non contestate dall’Enpals, dalle quali si deduceva la non riconducibilità delle attività al settore dello spettacolo.

4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. C.P.S. n. 708 del 1947,. nonché vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l’elencazione delle categorie di cui all’art. 3 del d.l. C.P.S. n. 708 del 1947 ha carattere tassativo, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ed avendo omesso gli accertamenti necessari per verificare se le attività rinvenute nell’azienda (nella maggior parte “DJ-producer” e arrangiatori atipici) potevano essere ricondotte alle qualifiche di cui all’elencazione. In particolare, mentre il “DJ” nello svolgimento delle sue tipiche attività (nelle discoteche, nelle radio e nelle televisioni) sceglie il programma dei dischi da porre in ascolto, annuncia al microfono il titolo del brano di musica riprodotto svolgendo in tal modo una vera e propria attività di spettacolo e come tale assoggettabile ai contributi (qualifica n. 2 di cui all’art. 3 citato), il “DJ” in studio di registrazione (DJ producer) svolge invece l’attività di arrangiatore atipico e di produttore artistico, soprattutto nel settore della musica “house”, selezionando i suoni/decidendo il sound della produzione da realizzare. Del pari, il tecnico del suono all’interno di uno studio di registrazione non può ricondursi alla figura professionale elencata nell’art. 3 citato in quanto non è destinata a cooperare alla realizzazione di uno spettacolo nella accezione più restrittiva del termine. La Corte distrettuale, inoltre, ha trascurato – a fronte della discussa necessità di una presenza di pubblico dal vivo ai fini della definizione di un’attività di spettacolo – di verificare la prevalenza dell’attività di spettacolo su quella commerciale. Infine, nessun rapporto di lavoro, né autonomo né subordinato, è intercorso con i cantanti-artisti, che si sono limitati a conferire l’esclusiva delle registrazioni fonografiche alla casa discografica in cambio di royalties da calcolarsi sui fonogrammi messi in commercio ed effettivamente venduti e di una serie di obblighi che vanno dalla realizzazione della registrazione, alla commercializzazione e alla promozione del prodotto discografico.

5. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l.C.P.S. N. 708 del 1947, come modificato dall’art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, dell’art. 43 della legge n. 289 del 2002 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, nonché vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) in ordine alla individuazione dei periodi imponibili che – dovendo far riferimento alla “retribuzione individuale giornaliera” – non sono enucleabile in caso di erogazione di royalties (che hanno funzione meramente retributiva della cessione dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento sulle registrazioni fonografiche, come espressamente previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 dicembre 2003, non applicabile, come del resto l’art. 43 citato, retroattivamente) e impone un accertamento sulle prestazioni effettivamente eseguite che la Corte distrettuale ha omesso.

6. I primi quattro motivi, che possono trattarsi congiuntamente – riguardando la contestata inclusione nelle categorie professionali previste dall’art. 3 del d.l.C.P.S. n. 708 del 1947 delle prestazioni rese da cantanti, dai dee jaye dai tecnici del suono in sala di incisione per la realizzazione di supporti registrati destinati alla commercializzazione -, non sono fondati.

In materia di obbligo di iscrizione all’Enpals per i lavoratori dello spettacolo ai sensi del d.l.C.P.S. n. 708 del 1947, per spettacolo deve intendersi qualsiasi rappresentazione o manifestazione che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o che comunque venga appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica, cosicché, per stabilire l’esistenza dell’obbligazione, vanno accertate la qualifica e le mansioni del lavoratore, allo scopo di appurare se, in ragione di queste ultime, egli possa essere compreso in una delle categorie di cui al d.l.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3. Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui al d.l.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 l’assicurazione Enpals vige anche ove l’attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concretizzi nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione, trattandosi di attività artistica di cui il pubblico gode attraverso le moderne tecniche di registrazione (cfr, Cass., nn. 4882 del 2013, 153 del 2009; 14782 del 2008; 10114 del 2006; 18074 del 2005; 12824 del 2002).

La evoluzione normativa del concetto di spettacolo è stata quella di estendere sempre di più l’assicurazione Enpals – di concerto peraltro con la tendenza ravvisata da più parti alla c.d. spettacolarizzazione di settori che prima erano estranei allo spettacolo – che è culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia, ossia del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, perché – mentre ai sensi di detta disposizione la delega alla estensione della tutela Enpals ad altre categorie professionale era limitata “ai lavoratori dello spettacolo” – attualmente, ai sensi della citata disposizione della legge n. 289 del 2002, la estensione avviene al di fuori di quello stretto limite, stante la formula più ampia che contempla le figure professionali “operanti nel campo dello spettacolo e dello sport”. Invero, il legislatore fu consapevole, già con la prima disposizione regolatrice, ossia con il d.l.C.P.S. n. 708 del 1947, che il concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo, avendo rimesso (art. 3) ad un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l’assicurazione Enpals ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione. In applicazione di detta norma, l’obbligo assicurativo presso l’Enpals venne progressivamente esteso ad altre figure professionali che erano invero estranee alla nozione di spettacolo in senso stretto, come i presentatori ed i disc-jockey (D.P.R. n. 207 del 19 marzo 1987), come gli indossatori ed i tecnici delle manifestazioni di moda (D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203), come i prestatori d’opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche (D.P.R. 22 luglio 986, n. 1006), e come appunto “gli animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica” (D.P.R. 14 aprile 1993, n. 203). E’ noto che poi, in forza della delega conferita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 comma 22 e 23, lettera a), fu emanato il d.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, concernente il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il quale, all’art. 2, rimetteva ad un successivo decreto del Ministro del lavoro di individuare tre gruppi di lavoratori dello spettacolo: lettera a) quelli che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli; lettera b) quelli che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); lettera c) coloro che prestino attività a tempo indeterminato. In forza di detta delega fu emanato il Decreto 10 novembre 1997, in cui, tra i lavoratori di cui alla lettera a) del D.Lgs. citato, sono stati inseriti nuovamente sia i presentatori che i disc-jockey. E’ poi seguita la legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 43, comma 2, che ha sostituito il d.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro (non più ad un decreto del Capo dello Stato), sentite le organizzazione sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell’Enpals che provvede periodicamente al monitoraggio “delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport”, di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l’Enpals. In forza di detta delega sono intervenuti da ultimo i decreti del 15 marzo 2005, i quali hanno reiterato la iscrizione all’Enpals oltre che dei presentatori anche dei disc-jockey.

Ed allora, considerata l’evoluzione normativa nel senso di estendere sempre di più la assicurazione Enpals non appare condivisibile la tesi della interpretazione restrittiva delle categorie professionali con particolare riguardo alla figura dei disc jockey, ritenuto inoltre che – come da orientamento giurisprudenziale innanzi citato – nell’ambito dell’assicurazione Enpals debbono farsi rientrare altresì quelle attività che si concretizzano nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione, trattandosi di attività artistica di cui il pubblico gode attraverso le moderne tecniche di registrazione.

I profili di censura inerenti alla pretesa distinzione, all’interno della categoria dei disc jockey, tra coloro ^addetti alla scelta dei dischi da ascoltare all’interno di discoteche o radio e televisioni e coloro che selezionano suoni e decidono il sound di registrazioni fonografiche (profili, allegati dalla società, che sono stati tenuti presenti dalla Corte distrettuale nel momento in cui ha richiamato le peculiarità sottolineate dalla società in ordine alle nuove tecnologie per fare musica e registrazioni, pag. 4 della sentenza, e che dunque non hanno determinato alcuna inversione dell’onere probatorio), appaiono dunque ininfluenti ai fini dell’esclusione dei ’disc jockey-produttori” o arrangiatori dalle categorie previste dall’art. 3 del d.l.C.P.S. n. 708 del 1947.

Infine, va rilevato che le attività di cantante e di tecnico del suono sono espressamente previste dall’art. 3 citato, che – inoltre – non fa alcun riferimento ad un criterio di prevalenza dell’attività di spettacolo sull’attività di commercializzazione.

7. I motivi dal quinto al settimo non sono fondati.

Questa Corte ha affermato che, in tema di tutela previdenziale e correlativo obbligo contributivo dei lavoratori dello spettacolo, sono soggetti a contribuzione in favore dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, anche i compensi corrisposti – ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 3, primo comma, numeri da 1 a 14 del d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni – per le prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche, come nella specie, o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo. La disposizione sopravvenuta, introdotta con l’art. 43 della legge n. 289 del 2002 allo scopo dichiarato di ridurre il contenzioso e concernente, direttamente, il compenso imponibile, conferma tale interpretazione, presupponendo l’assoggettamento all’obbligo contributivo dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, d’immagine e di replica (Cass. n. 10114 del 2006, Cass. 14782 del 2008, Cass. n. 4882 del 2013, Cass. 2464 del 2014). Invero, in funzione dello scopo dichiarato di riduzione del contenzioso contributivo, è stata chiarita in termini definitivi l’incidenza dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica sulla retribuzione imponibile e sulla retribuzione pensionabile dei lavoratori sopra indicati, con conseguente soggezione dello stesso compenso a contribuzione previdenziale in favore dell’ENPALS, “con (una sorta di) norma di interpretazione autentica – quanto meno implicita – o, comunque, parimenti retroattiva” (cfr. in tali termini, Cass. n. 2.5.2006 n. 10114, conf. Cass. 4.6.2008 n. 14782).

La norma, che stabilisce che la quota dei compensi per tali prestazioni corrisposti pari al 40% viene esentata dall’obbligo contributivo, che grava sulla parte eccedente che va considerata come imponibile ai fini previdenziali, rappresenta, per come risulta formulata, una norma di chiusura del sistema che riflette la cennata esigenza di riduzione del contenzioso ed esonera dalla verifica circa la effettiva natura della prestazione lavorativa e la sua durata.

Il precedente invocato in ricorso (Cass. n. 1585 del 2004), già sostanzialmente isolato nell’ambito della precedente giurisprudenza di questa Corte, risulta del tutto superato dal più recente e condiviso orientamento, formatosi alla luce del disposto di cui alla legge n. 289 del 2002, art. 43 interpretato come norma ad efficacia retroattiva, secondo cui, “Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alla categorie di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, numeri dal 1 a 14 e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40% dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso non è definito alla data di entrata in vigore detta presente legge”. Infatti ne risulta esplicitamente stabilita l’incidenza dei “compensi corrisposti ( ) a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica” sulla retribuzione imponibile e sulla retribuzione pensionabile dei “lavoratori appartenenti alla categorie di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, nn. dal 1 a 14”, presupponendo, tuttavia, la soggezione dello stesso compenso a contribuzione previdenziale in favore dell’Enpals (cfr, Cass., nn. 18131/2005; 10114/2006; 14782/2008; 3599/2010).

Essendosi la Corte territoriale uniformata al suddetto orientamento, i profili di doglianza (che si concentrano esclusivamente sulla prospettiva della totale esclusione, dalla base imponibile, dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto di autore, senza rilevare un eventuale violazione della quota del 40%) risultano infondati.

8. In definitiva il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese di lite a favore dell’ente controricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.