CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 luglio 2018, n. 19433
Cassa di previdenza forense – Computo reddito pensionabile – Contributi omessi prescritti – Insussistenza di un obbligo della Cassa di procedere a verifica periodica e riscossione dei contributi
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza nr. 814 del 29.11.2011 – 7.3.2012, respingeva il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Verona (nr. 208 del 2008) che aveva rigettato la domanda dell’avv.to C.M.C. nei confronti della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA e ASSISTENZA FORENSE, con la quale il professionista aveva chiesto computarsi, ai fini della pensione di anzianità, il reddito pensionabile relativo all’anno 1981.
Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito osservava che era pacifica l’assenza di prova del pagamento, da parte del professionista, della somma di € 369,28, a fronte di un contributo totale dovuto, per l’anno 1981, di € 1.018,41 ed anche che i contributi omessi erano prescritti; la Corte territoriale escludeva, tuttavia, la sussistenza di un obbligo della Cassa di procedere ad una verifica periodica ed alla riscossione di contributi, al fine di evitare pregiudizi agli iscritti a cagione di omessi e/o parziali versamenti dei contributi, ed assumeva che eventuali errori, derivanti dall’inesatto versamento dei contributi – irrilevanti sotto il profilo della scusabilità – erano imputabili al professionista che, in definitiva, ne sopportava ogni conseguenza in termini di minor trattamento pensionistico.
Escludeva anche che, in relazione alla fattispecie concreta, venissero in considerazione i principi di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 13289 del 2005, vertendosi in ipotesi di omissione contributiva e non di riconoscimento del requisito di continuità dell’esercizio della professione.
In ultimo, la Corte territoriale osservava che, benché non fosse stata specificamente censurata la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda subordinata volta ad ottenere la riliquidazione della pensione sulla base della quota di contribuzione versata per l’anno 1981, la relativa questione era comunque infondata poiché la pensione erogata dalla Cassa era di tipo retributivo e quindi non poteva essere ricalcolata con riferimento ad una meccanismo proporzionale di tipo contributivo.
2. Per la cassazione della sentenza ha promosso ricorso in cassazione C.M.C. affidato a due motivi cui ha resistito, con controricorso, la CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA FORENSE.
Ragioni della decisione
Risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall’avv.to C.C.M. e dal suo procuratore nonché, per adesione, dal procuratore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Pertanto sussistono le condizioni perché possa farsi luogo a declaratoria di estinzione del processo, non dovendosi provvedere sulle spese stante l’adesione della controparte (artt. 390 e 391 cod.proc.civ.)
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
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