CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 maggio 2021, n. 13907
Fondo di garanzia Inps – Differenze sull’importo già erogato a titolo di ultime tre mensilità – Fallimento del datore di lavoro – Termine di prescrizione annuale – Ricorso monitorio come atto interruttivo del termine – Onere di presentazione della domanda amministrativa – Periodo di trecento giorni necessario per l’espletamento del procedimento – Richiesta di integrazione assoggettata al alcun termine decadenziale, per essere ad essa applicabile solo il termine di prescrizione
Fatti di causa
La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 7341/2017, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l’Istituto, quale gestore dell’apposito Fondo di garanzia, a pagare a C.G. differenze a lui spettanti sull’importo già erogato a titolo di ultime tre mensilità ed accessori di legge per effetto del fallimento del datore di lavoro.
La corte territoriale, ritenendo la natura previdenziale del credito rivendicato, ha fatto applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di prescrizione annuale fissato per ottenere dal Fondo di garanzia il pagamento dei tre mesi di retribuzione viene interrotto dalla domanda amministrativa e dal procedimento ad essa conseguente, sicché, nel caso di specie, avendo il G. presentato la domanda di liquidazione della prestazione in data 13.12.2004, il successivo ricorso monitorio presentato il 7 luglio 2006 doveva valido atto interruttivo del termine.
Avverso tale sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successive memorie, cui resiste con controricorso il G., eccependo la inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza, notificata, seppure in forma esecutiva, all’Inps.
Attesa la valenza nomofilattica di tale decisione, la Sezione sesta di questa Corte ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, posto che risulta agli atti che la sentenza impugnata fu notificata dall’odierno controricorrente in data 4 maggio 2017, sia presso la sede legale dell’Inps in Roma (Via C.G. n. …) che presso la sede di Napoli di via A.D. n. … Tuttavia, come si evince dall’epigrafe della stessa sentenza impugnata, l’Istituto era rappresentato e difeso dall’avvocata A.D. ed aveva eletto domicilio presso la sede di Napoli di via G.F. n. … ed il riferimento a tale procuratore ed al domicilio eletto risulta del tutto assente nella citata relata di notifica.
Va, dunque, fatta applicazione del principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità da ultimo con la sentenza n. 20866 del 2020, secondo il quale a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, della L. n. 533 del 1973, art. 7 e della L. n. 88 del 1989, art. 46, comma 5 e art. 6, per aver la corte territoriale erroneamente applicato la disciplina della sospensione del termine di prescrizione, previsto a seguito della presentazione della domanda di liquidazione del credito relativo agli ultimi tre mesi di retribuzione, anche all’ipotesi di riliquidazione laddove non si ritiene interamente soddisfatto il credito.
La Corte territoriale aveva, in particolare, ritenuto che la domanda amministrativa presentata dal G. in data 13.12.2004, diretta alla riliquidazione del credito, costituisse il termine a quo da cui far decorrere la prescrizione annuale con riferimento al credito residuo; era quindi da considerarsi tempestivo il ricorso monitorio proposto il 7 luglio 2006, dovendosi anche considerare i 300 giorni della fase amministrativa, durante i quali il decorso del termine sarebbe rimasto sospeso.
Rileva l’Istituto che la sola domanda utile ai fini della prestazione in questione debba considerarsi quella del 2004, diretta alla originaria liquidazione delle tre mensilità; per la richiesta delle differenze non sarebbe prevista alcuna domanda amministrativa, sicché, al momento del ricorso monitorio, proposto per le differenze retributive, il credito si era già prescritto.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che questa Corte ha già chiarito che la natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS comporta l’applicazione delle norme sulle modalità per conseguire le prestazioni previdenziali, tra cui l’onere di presentazione della domanda amministrativa e di rispetto dei termini di legge per ultimare la procedura amministrativa per la liquidazione, senza che rilevi il termine di sessanta giorni di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, per l’esame della domanda da parte dell’Istituto (Cass. n. 27465/2017).
Posto il principio anche con riferimento alla ipotesi della prima liquidazione delle suddette ultime tre mensilità, viene sollecitato un approfondimento con riferimento alla riliquidazione delle sole differenze asseritamente dovute (la somma pagata dall’Inps a titolo di tre mensilità era stata ritenuta inferiore a quella richiesta dal lavoratore), al fine di precisare se anche in tale ipotesi debba ritenersi sussistente l’onere di presentazione della domanda amministrativa e la consequenziale incidenza, sul decorso del termine annuale di prescrizione (ex art. 2, comma 5, d.lgs. n.80/1992) del periodo di trecento giorni necessario per l’espletamento del procedimento (derivante dal formarsi del silenzio rifiuto, per decorso di 120 giorni dalla domanda amministrativa si sensi della L. n. 533 del 1973, ex art. 7, e del successivo termine massimo di 90 giorni previsto per proporre il ricorso amministrativo (in tal senso disponeva del citato R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 98 e dispone adesso la L. n. 88 del 1989, art. 46, comma 5) e, quindi, di altri 90 giorni senza che l’Istituto si sia pronunciato sul ricorso (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 98, comma 3 e della L. n. 88 del 1989, art. 46, comma 6).
In continuità con quanto affermato da Cassazione n. 24030 del 2017, va anche in questa sede ribadito (v., fra le più recenti, Cass. 7 marzo 2017, n. 5724 e i numerosi precedenti ivi richiamati) che in tema di decadenza dalle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito – detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali vale il generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale (cfr. Cass. n. 1071 del 2015 e più recentemente n. 21700 del 2016).
Laddove, dunque, si tratti, come nel caso di specie, di fattispecie anteriore all’ambito temporale segnato dalla nuova disciplina, risulta applicabile la disciplina previgente, nell’interpretazione data dalle Sezioni unite della Corte (v., Cass., Sez. U., 29 maggio 2009, n. 12720) nel senso che la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166.- non trova applicazione.
In particolare, secondo l’orientamento assunto dalla citata Cass. SS.UU. n. 12270 del 2009, non può configurarsi alcuna decadenza in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo, come nella specie, l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene peraltro nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione.
Ciò in quanto, in relazione alle prestazioni corrisposte non nella loro integrità
– qualora la legge preveda la decadenza di un diritto di credito per il caso di suo mancato esercizio entro un termine predeterminato – la richiesta di pagamento soltanto parziale realizza un atto di esercizio idoneo ad impedire la decadenza con riguardo alla prestazione dovuta, posto che il creditore ha facoltà di chiedere ed accettare l’adempimento parziale ai sensi dell’art.1181 c.c. con l’effetto che la richiesta di pagamento non resti soggetta ad alcun termine della stessa natura.
Corollario di tale assunto è che l’esercizio di un diritto di credito previdenziale
– esercitato entro il termine decadenziale previsto dalla legge – impedisce tale decadenza anche in relazione alle somme ulteriori eventualmente richieste allo stesso titolo, dal momento che la somma successivamente richiesta costituisce sempre una componente essenziale del credito previdenziale ed atteso che non è prospettabile una rinunzia in assenza di uno specifico atto dal quale possa evincersi in maniera univoca una manifestazione di volontà in tali sensi.
In conclusione, quindi, la richiesta di una prestazione previdenziale (soddisfatta solo in parte) impedisce definitivamente la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, con l’effetto che la richiesta di integrazione non sarebbe più assoggettata al alcun termine decadenziale, per essere ad essa applicabile solo il termine di prescrizione.
Se non vi è soggezione ad alcun ulteriore termine decadenziale è perché la riliquidazione di una prestazione non deve essere neanche essere preceduta da un ulteriore procedimento amministrativo che, come hanno affermato le citate Sezioni Unite non si giustificherebbe alla luce dell’impossibilità per l’Istituto previdenziale di incidere (anche con atti irrituali ovvero posti in essere al di fuori dei limiti legislativamente previsti, come è quando la prestazione non è integrale) sulla rigida e predeterminata scansione e sequela dei termini decadenziali – basata su un equilibrato bilanciamento tra finalità pubbliche e tutela dell’assicurato.
Pertanto, non può riconnettersi alcun effetto sospensivo, rispetto al decorso del termine annuale di prescrizione, alla pendenza del termine di trecento giorni previsto ordinariamente per il formarsi del silenzio.
L’odierno intimato ha presentato domanda amministrativa di riliquidazione del credito per le ultime tre mensilità in data 13 dicembre 2004, ma non essendo tale domanda propedeutica all’instaurazione del procedimento amministrativo da svolgersi nel termine di trecento giorni, non può neanche ritenersi che durante il decorso di tale termine sia rimasto sospeso il termine annuale di prescrizione con la conseguenza che all’epoca dell’instaurazione del giudizio (la domanda monitoria in primo grado veniva proposta con ricorso del 7 luglio 2006), il termine annuale di prescrizione del credito azionato era da ritenere ormai spirato, non essendo intervenuti altri atti interruttivi.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con la cassazione dell’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda azionata dal lavoratore.
Il travagliato sviluppo giurisprudenziale sulla natura del credito per cui è causa e sulle sue conseguenze in tema di prescrizione, consiglia la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.G.; dichiara compensate le spese dell’intero processo.
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