CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 maggio 2021, n. 13918 – L’art. 13, secondo comma, l. n. 412 del 1991, laddove prevede che l’INPS provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell’importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensiona