Svolgimento del processo
Con sentenza n. 113/1/05, depositata il 16.5.05, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di ….. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da (..) nei confronti dell’avviso di accertamento emesso ai fini IVA ed IRPEF, per l’anno 1996.
La CTR riteneva pienamente legittimo l’atto impositivo fondato sui parametri di cui all’art. 3 l. 549/95, non avendo il contribuente fornito – a parere del giudice di appello – valide ragioni per escludere l’applicabilità di detti parametri.
Per la cassazione della sentenza n. 113/1/05 ha proposto ricorso (..) affidato a due motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Osserva in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso, lo (..) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 181 della l. n. 549/95 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia.
1.1. Si duole, invero, il contribuente del fatto che l’Amministrazione abbia fondato l’atto impositivo esclusivamente sui parametri presuntivi di cui all’art. 3, co. 181 e 184 della l. n. 549/95, senza integrarne le risultanze con verifiche e riscontri oggettivi sull’effettiva situazione patrimoniale del contribuente, tali da evidenziarne la reale capacità contributiva, al di là della mera ed acritica trasposizione dei dati emergenti dal calcolo matematico operato sulla base dei suddetti parametri. Di più, la CTR avrebbe dovuto tenere conto, a parere dell’(..), delle caratteristiche e delle condizioni reali di esercizio dell’impresa, trattandosi – nella specie – di attività agricola a carattere stagionale (molitura di olive per conto terzi), oppure di dati desunti da indagini contabili, bancarie o documentali.
1.2. Il motivo è del tutto infondato.
1.2.1. Va osservato, infatti, che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri ex art. 3, co. 181 e 184 l. 549/95 – in relazione a quei contribuenti per i quali non risultino approvati gli studi di settore, come le imprese minori e gli esercenti arti e professioni in contabilità semplificata – o degli studi di settore, costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili. La regolarità di dette scritture, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce, invero, l’applicabilità dello “standard”, né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata (Cass. S.U. 26635/09).
Per le imprese cosiddette minori in regime di contabilità semplificata, pertanto, l’accertamento mediante i parametri ai sensi dell’art. 3, co 181, 1. 549/95 non richiede motivazione ulteriore; motivazione, invece, necessaria quando i parametri servono per accertamenti nei confronti di imprese in regime di contabilità ordinaria che sia, però, stata considerata inattendibile dall’ Amministrazione finanziaria. La “ratio” della diversa disciplina risiede – per vero – nel fatto che il contribuente che opta per il regime semplificato sa di esporsi ad un accertamento, a sua volta, semplificato sulla base di parametri contabili, non potendo offrire all’Amministrazione lo scudo di una contabilità ordinaria (Cass. 26511/08).
1.2.2. Nel caso concreto, dall’esame degli atti del presente giudizio, si evince che il contribuente, esercente un’impresa minore in contabilità semplificata, è stato sottoposto ad accertamento in base ai parametri ex art. 3, co. 181 e 184 l. 549/95, da cui sono emersi maggiori ricavi per £. 51.753.000, recuperati, pertanto, a tassazione da parte dell’Ufficio.
Orbene, a fronte dell’applicazione di tali parametri – di per sé sufficiente a sorreggere, per le ragioni suindicate, l’avviso di accertamento – risulta dagli atti che il contribuente non abbia fornito alcun elemento di prova di segno contrario, con riferimento ad eventuali situazioni particolari nelle quali possa essersi venuta a trovare l’impresa nel periodo in considerazione.
A tal fine, non è, invero, di certo sufficiente a giustificare la modesta entità del reddito dichiarato (£. 18.148.000), rispetto a quello accertato (£. 51.753.000), il mero carattere stagionale dell’attività esercitata dallo (..). Tanto più che dall’impugnata sentenza risulta che quest’ultimo aveva operato in detta attività ingenti investimenti (per £. 183.000.000), di certo non giustificabili con il preteso carattere marginale della stessa.
La censura in esame, pertanto, non può che essere disattesa.
2. Con il secondo motivo di ricorso, lo (..) denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
La CTR, a parere del ricorrente, non avrebbe, difatti, tenuto in alcun conto, sul piano motivazionale, le ragioni del contribuente, fondate sulla sua età avanzata, sulla natura dell’attività svolta, e sull’effettiva situazione economica dell’impresa, tali da giustificare – a suo dire – i minori ricavi conseguiti rispetto a quelli desunti dai suddetti parametri presuntivi.
Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr. Cass. 17915/10, 14561/12, e molte altre).
Il ricorrente deduce, invero, di avere “sostenuto, allegato e comprovato in tutte le sue difese” che nell’anno 1996 l’attività imprenditoriale era stata svolta in maniera marginale, essendo lo (..) già titolare di pensione INPS, tanto che la stessa attività veniva dismessa già nell’anno 1997.
E tuttavia, il ricorrente non indica affatto in quale atto del giudizio di secondo grado sarebbero state svolte le difese che si assumono pretermesse dal giudice di appello, né si è premurato di trascriverne i passaggi essenziali. Per cui la sussistenza dei dedotti vizi motivazionali non può in alcun modo essere delibata da questa Corte alla stregua delle ragioni dedotte dal contribuente nell’atto introduttivo del presente giudizio, in conformità al principio succitato.
3. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso dello (..) non può che essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
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