CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 marzo 2020, n. 7864
Licenziamento – Sanzione espulsiva per motivi disciplinari – Insulti e minacce il superiore gerarchico – Presunta impropria distribuzione dei compiti e dei ruoli – Problemi interpersonali con colleghi e superiori – Risultanze testimoniali – Ridimensionamento dei fatti
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 8/2017, accogliendo il reclamo proposto da P.F. nei confronti di A.S. s.p.a., in riforma della sentenza emessa dal Giudice del lavoro di Padova, ha dichiarato illegittimo ed annullato il licenziamento intimato al ricorrente il 7 maggio 2014; ha applicato la tutela di cui al comma 4 dell’art 18 Stat. lav.; ha compensato per metà le spese di lite di primo grado e condannato la società reclamante al pagamento per intero delle spese del grado di appello.
2. Il P. aveva subìto la sanzione espulsiva per motivi disciplinari a seguito della contestazione con cui gli si era addebitato di avere rivolto insulti e minacciato il superiore gerarchico alla presenza di altri colleghi a motivo di una presunta impropria distribuzione dei compiti e dei ruoli operata da detto responsabile, comportamento accompagnato da un pugno sulla scrivania e dalla rottura della maniglia di un porta, chiusa violentemente. La società aveva rappresentato che pure in precedenza il dipendente aveva tenuto un comportamento fonte di problemi interpersonali con colleghi e superiori e che l’ex collega V. aveva instaurato un’azione risarcitoria per mobbing derivante dal suo comportamento.
3. La Corte di appello ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado fosse smentita dalle risultanze testimoniali della fase sommaria, poiché dal riscontro giudiziale era emerso un notevole ridimensionamento dei fatti rispetto alla descrizione contenuta nella lettera di contestazione disciplinare:
– non corrispondeva al vero che il contestato episodio avesse avuto una durata considerevole e tanto meno che fosse stato idoneo a creare turbamento nel regolare andamento dell’attività aziendale;
– dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che si era trattato di un breve scambio di opinioni, anche se animato, nel cui contesto l’unica espressione ingiuriosa non era stata pienamente confermata e comunque era rimasta isolata, mentre la minaccia “ti metto le mani addosso” non era stata percepita dal destinatario come un attentato alla propria incolumità fisica; infatti, lo stesso si era difeso alzando il tono di voce ed aveva richiamato il collega ad un comportamento più civile; l’episodio era avvenuto in assenza di altri dipendenti o di terzi; quanto al distacco della maniglia (che il ricorrente aveva chiarito di avere rimesso a posto), non era stato richiesto alcun intervento manutentivo, né poteva costituire un danneggiamento implicante una compromissione dei beni aziendali;
– la vicenda si era dunque esaurita in una mera protesta del P., senza che lo stesso si fosse in alcun modo rifiutato di eseguire gli ordini del superiore;
– tantomeno il giudizio aveva consentito di lumeggiare in che cosa fosse consistito il contegno censurabile tenuto in precedenza nei confronti di altri colleghi;
– in conclusione, si era trattato di un litigio, per quanto aspro, tra colleghi e non vi era stata alcuna insubordinazione, non essendosi il P. opposto alle determinazioni del superiore;
– la fattispecie è riconducibile ad ipotesi che l’art. 32 CCNL di settore punisce con sanzione conservativa e precisamente consistente nella condotta del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza, non potendo il fatto ricondursi né assimilarsi ad una delle ipotesi per le quali le parti sociali hanno previsto il licenziamento, come il comportamento del lavoratore che provoca una rissa all’interno dei luoghi di lavoro o il caso di atti di vandalismo nei confronti dell’azienda.
4. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso il P..
5. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) per avere la sentenza omesso di considerare una circostanza di fatto decisiva e precisamente che, nel momento in cui il dipendente profferì le minacce, il superiore gerarchico si tolse istintivamente gli occhiali, fatto che integra la prova che la minaccia fosse stata percepita come reale ed imminente, nonché per avere omesso l’esame delle deduzioni che la società aveva mosso in sede giudiziale in occasione del ricorso per mobbing instaurato dalla ex dipendente Venero a motivo del comportamento tenuto dal P..
2. Con il secondo motivo la società denuncia violazione degli artt. 112, 324 e 346 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la sentenza di appello trascurato di considerare che si era formato il giudicato interno sulla questione relativa all’avere il P. causato, con il proprio comportamento, l’instaurazione di una causa per mobbing da parte della lavoratrice Venero nei confronti della società datrice di lavoro.
3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ., dell’art. 32 CCNL logistica e trasporto merci (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la Corte d’appello ritenuto che la fattispecie dovesse essere punita con sanzione conservativa e non con sanzione espulsiva.
Si deduce che le parti contraenti del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, all’art. 32, non hanno preso espressamente in considerazione la “minaccia di mettere le mani addosso di un superiore gerarchico dopo averlo denigrato di fronte dipendenti aziendali per un lasso di tempo consistente mettendone in discussione l’autorevolezza” e che tuttavia tale fattispecie non poteva che ricondursi, per analogia, a quelle previste espressamente delle lesioni volontarie e fisiche ai colleghi o a quella degli atti di vandalismo nei confronti dei materiali dell’azienda o a quella del lavoratore che provochi rissa all’interno dell’ordine di lavoro.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 18 Stat. lav. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per non avere la Corte d’appello tenuto conto dell’aliunde perceptum, di cui all’ultima parte del quarto comma del predetto articolo 18.
5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
Si sostiene che i fatti posti a base della contestazione disciplinare sarebbero stati interamente dimostrati dalla parte datoriale, mentre il lavoratore non aveva dimostrato che il suo comportamento abnorme fosse stato causato da un fatto illecito altrui che potesse giustificarlo.
6. Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), in relazione alla condanna di parte datoriale al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 16.115,90, per non avere la sentenza tenuto in debita considerazione che la società aveva offerto la reintegra nel posto di lavoro con pagamento integrale delle differenze retributive sin da primo grado del giudizio.
7. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
8. Quanto al primo motivo, che verte su omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, innanzitutto, va osservato che gli argomenti addotti a sostegno del ricorso non sono stati omessi, ma espressamente esaminati dalla Corte territoriale che, con appropriata motivazione, non ne ha tratto alcun elemento utile ai fini del decidere.
8.1. In particolare quanto alla minaccia proferita dal lavoratore, la Corte di appello, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali e del comportamento tenuto dalle parti in occasione del diverbio, ha escluso che la stessa fosse stata percepita come tale dal destinatario. L’odierna ricorrente oppone una diversa lettura interpretativa valorizzando un gesto compiuto, quello di togliersi gli occhiali, che sarebbe indicativo del timore di un pericolo imminente. A prescindere dalla inidoneità dell’elemento addotto dall’odierna ricorrente a fondare un’inferenza secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit, è costante nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. ex plurimis, Cass. n. 27197 del 2011 e n. 24679 del 2013).
8.2. Circa il riferimento, contenuto nella contestazione disciplinare, al comportamento del ricorrente, che già in precedenza sarebbe stato “fonte di problemi interpersonali con colleghi e superiori”, e alla pendenza del giudizio per mobbing instaurato dalla dipendente Venero, la sentenza ha dato atto del mancato positivo riscontro giudiziale di fatti concreti idonei a “lumeggiare” la personalità del lavoratore e ha (implicitamente) ritenuto estranei alla contestazione disciplinare i fatti relativi al mobbing denunciato da altra dipendente.
9. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. 12202 del 2017).
10. Quanto al terzo motivo, va premesso che, una volta appurato in giudizio che la fattispecie concreta non aveva i connotati di cui alla contestazione disciplinare, la Corte di appello ha operato la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla contrattazione collettiva come punibile con sanzione conservativa e ha ritenuto applicabile, a seguito di tale positivo riscontro, la tutela di cui al quarto comma dell’art. 18, costituita dalla reintegrazione nel posto di lavoro con pagamento della indennità ivi prevista.
11. Tanto premesso, il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
12. E’ inammissibile nella parte in cui, per sostenere l’erroneità della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta individuata dalla Corte territoriale, propone una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, riproponendo quella che la Corte territoriale ha ritenuto smentita dalla prova testimoniale. Sub specie violazione di legge si censura l’esito cui è pervenuta la sentenza nell’esame delle risultanze di causa. Nonostante la rubrica del motivo, che apparentemente investe l’interpretazione delle clausole del CCNL, nella sostanza il ricorso tende a un diverso apprezzamento dei fatti, inammissibile in questa sede.
12.1. Va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.
13. Il motivo è poi infondato, laddove censura la possibilità del giudice di merito di operare la sussunzione della fattispecie concreta in una di quelle contemplate dalla contrattazione collettiva come punibili con sanzione conservativa.
13.1. Il giudice di legittimità, nel caso sia stata denunciata la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 27 della legge n. 40 del 2006, può procedere alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo, la cui natura negoziale impone che l’indagine ermeneutica debba essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle preleggi; ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato (Cass. n. 1582 del 2008). I contratti collettivi sono stati equiparati agli atti normativi ai soli fini processuali dell’ammissibilità della denuncia di violazione e falsa applicazione di clausole nel ricorso per cassazione (art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, poi, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), senza che, ne sia stata alterata, sul piano sostanziale, la natura di atti negoziali (Cass. S.U. 18621 del 2008). Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., a condizione che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa (cfr. Cass. 21888 del 2016).
13.2. Nel caso di specie, non è neppure indicato dalla ricorrente per cassazione quali canoni ermeneutici sarebbero stati in concreto violati, né il punto ed il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
14. Né costituisce elemento in sé dirimente che il datore abbia richiamato nella contestazione disciplinare (e in giudizio) l’art. 2119 cod. civ., poiché la riconducibilità dei fatti ascritti al dipendente nell’una o nell’altra fattispecie contemplata dalla disciplina collettiva o alla clausola generale della giusta causa di licenziamento attiene al giudizio di sussunzione, che è un giudizio di diritto e come tale sindacabile da parte del giudice di merito e da parte del giudice di legittimità, spettando invece al datore di lavoro indicare e provare in giudizio in quali termini e per quali ragioni la condotta ritenuta gravemente lesiva lo sia in concreto in rapporto agli interessi dell’azienda e agli altri parametri identificativi della giusta causa ex art. 2119 cod. civ..
14. In merito alla generica eccezione formulata ex art. 2119 cod. civ., giova ribadire che rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nei casi in cui gli standard valutativi sulla cui base è stata definita la controversia finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell’ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti standard valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente (Cass. n. 16037 del 2004).
14.1. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione non vede sulla violazione di standard valutativi, neppure indicati dall’attuale ricorrente, che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare nell’operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta.
15. La sentenza non ha dunque violato l’art. 18, comma 4, Stat. lav., avendo correttamente applicato la tutela che l’ordinamento riconosce in caso di fatto che “…rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili…”.
15.1. Come chiarito dalla giurisprudenza recente di questa Corte, in tema di licenziamento disciplinare illegittimo, la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, Stat. lav. riformulato, è applicabile in presenza di una valutazione di non proporzionalità attraverso il parametro della riconducibilità della condotta accertata ad una ipotesi punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 32500 del 2018, conf. Cass. 2288 del 28 gennaio 2019). Ove nel contesto dell’accertamento della proporzionalità della sanzione, il giudice accerti (come nel caso in esame) la riconduciblità della fattispecie in una ipotesi che la contrattazione collettiva punisce con sanzione conservativa, trova applicazione la tutela di cui al quarto comma dell’art. 18.
16. In ordine al quarto motivo, va premesso che, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l’aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499 del 2017; v. pure Cass. n. 9616 del 2015).
16.1. Non risulta dalla sentenza impugnata che questioni di fatto relative alla detrazione dell’aliunde perceptum fossero state sottoposte all’esame della Corte territoriale. Né la società, attuale ricorrente, ha adempiuto gli oneri che le facevano carico ex art. 366 nn. 3 e 6 cod. proc. civ. di indicare le allegazioni eventualmente introdotte in giudizio e quali fossero gli atti posti a fondamento delle stesse. Pertanto, la questione risulta nuova e, come tale, inammissibile.
16.2. Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le tante, Cass. n. 2038 del 24 gennaio 2019, n. 15430 del 2018, n. 20518 del 2008).
17. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto non pertinente al decisum. La sentenza non ha parlato di un’eccezione di inadempimento, poiché il lavoratore non si era reso inadempiente a ordini di lavoro del superiore gerarchico (in ipotesi ritenuti illegittimi), essendosi limitato – ancorché con veemenza – a criticarli. In proposito, va comunque evidenziato che, nel giudizio espresso dai giudici di merito, il comportamento del P. non è stato ritenuto privo di rilievo disciplinare, ma suscettibile di sanzione disciplinare conservativa.
18. In ordine al sesto motivo, va premesso che la proposta transattiva di parte datoriale è stata valutata dai giudici di appello ai fini di una compensazione parziale delle spese di primo grado. La società ricorrente (pag. 6 ricorso) ha rappresentato che all’udienza del 22 gennaio 2016 aveva ribadito l’offerta transattiva di reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, dichiarandosi disposta ad accogliere totalmente la domanda del lavoratore nei termini di cui al ricorso del 3 settembre 2014. Tuttavia, a tale affermazione, peraltro contenuta solo nella parte espositiva della vicenda processuale (art. 366 n. 3 cod. proc. civ.), non si accompagna l’adempimento del prescritto onere di trascrizione ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ. degli atti salienti (principalmente dei verbali di udienza), onde consentire la verifica del fondamento delle ragioni addotte con il ricorso per cassazione e, in particolare, se fosse stata o meno formulata una proposta transattiva in tutto corrispondente alla condanna poi effettivamente emessa in favore del P., in ipotesi rifiutata da quest’ultimo senza giustificato motivo.
19. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 maggio 2019, n. 12786 - Per la esclusione della giusta causa di licenziamento è frutto della valutazione di non proporzionalità della sanzione espulsiva, trova applicazione l'art. 18 Legge n. 300/1970 cit., come…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 maggio 2022, n. 13774 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 23425 depositata il 1° agosto 2023 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 5599 depositata il 23 febbraio 2023 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 95 depositata il 3 gennaio 2024 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 luglio 2020, n. 15930 - La giusta causa di licenziamento integra una clausola generale che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…