CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2021, n. 29203 – Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione