CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 gennaio 2019, n. 1516 – La scelta dell’imprenditore di cessare l’attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art.41 Cost., con la conseguenza che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivano l’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo