CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2019, n. 16750 – L’obbligatorietà della iscrizione alla Cassa e del versamento dei contributi è stabilito dall’art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 che prevede l’iscrizione alla Cassa Nazionale soltanto a titolo “pieno”, cioè sia ai fini assistenziali che previdenziali, e tale iscrizione (facoltativa per i praticanti procuratori) riguarda tutti coloro che esercitino la professione con carattere di continuità ai sensi dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, mentre restano da essa esclusi (pur avendo diritto all’assistenza) gli iscritti negli albi speciali che svolgano la professione nell’ambito di un rapporto d’impiego