CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2020, n. 15512 – L’acquisto dell’area è funzionale alla costruzione del fabbricato, il relativo investimento potrà integrare i presupposti dell’agevolazione soltanto con la completa realizzazione del fabbricato e che, prima di questo momento, il costo dell’area potrà fruire del beneficio fiscale soltanto in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota-parte dei lavori effettuati (o stato avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d’imposta agevolato e l’ammontare complessivo del costo preventivato per l’intera costruzione sull’area