CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2020, n. 15528
Tributi – Imposta di registro – Decreto ingiuntivo relativo a crediti acquistati pro soluto – Misura applicabile. – Definizione della controversia ex artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018 – Estinzione del giudizio
Ritenuto in fatto
1. La J.C. s.r.l., società operante nel settore della cartolarizzazione dei crediti, impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l’applicazione dell’imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore e relativo a crediti da questa acquistati pro soluto. In particolare, la J.C. s.r.l. contestava la pretesa applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale del 3% a fronte di quella in misura fissa prevista dall’art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II dell’art. 8 della Tariffa parte prima allegata a tale decreto, tenuto conto che la sua attività di impresa doveva essere qualificata quale attività di finanziamento soggetta a IVA, sebbene, nel caso di specie, esente ex art 10, comma primo, d.p.r. n. 633 del 1972.
2. La CTR, con sentenza n. 1467/01/14, depositata il 10/02/2014, confermava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, accoglieva il ricorso della contribuente sul presupposto che le attività negoziali poste in essere dalla da quest’ultima dovevano ritenersi avere natura finanziaria.
3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
4. La J.C. s.r.l. ha depositato controricorso.
Considerato in diritto
1. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato istanza con la quale si dava atto che con nota allegata del 11.12.2019 la Direzione provinciale di Napoli aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 conv in l. n. 136 del 2018, provvedendo, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019, al pagamento di tutte le somme dovute, con conseguenziale richiesta dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.
2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
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