CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2021, n. 20770 – La licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce il bene essenziale e primario nell’ambito del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone (costituito dalla licenza e dall’autoveicolo avente i requisiti di legge), ed avente valore commerciale di mercato, essendo legalmente consentita la trasferibilità della licenza. Il trasferimento della licenza taxi è equiparabile a una cessione d’azienda e, pertanto, sconta l’imposta di registro alla stessa stregua dei contratti verbali di trasferimento di aziende