CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2018, n. 7037
Tributi – Accertamento – Cessione terreni – Edificabilità – Plusvalenza
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate, con unico motivo, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 137/10/10, depositata il 28.10.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia;
la controversia traeva origine dalla notifica dell’avviso di accertamento n. R55010400358/2008, relativo all’anno d’imposta 2004, con il quale si contestava in capo a D.F.R. un maggior reddito, a titolo di plusvalenza, di € 67.500,00; la plusvalenza era generata dalla cessione di un terreno a destinazione edificatoria, nella titolarità della contribuente per la quota di 18/120. Era così rideterminato il reddito in misura pari ad € 27.269,00, oltre addizionali, interessi e sanzioni;
la contribuente, che aveva fruito della facoltà prevista dall’art. 7 della I. n. 448/2001, ossia del versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sul valore del terreno determinato con perizia giurata di stima, aveva impugnato l’atto impositivo;
la commissione Tributaria Provinciale di Pordenone con sentenza del 4.12.2008, e la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza ora impugnata, avevano annullato l’avviso di accertamento riconoscendo le ragioni della D.F.;
l’Agenzia censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co. 6, della I. n. 448 del 2001, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. ritenendo erroneo il ragionamento del giudice d’appello;
si è costituita la contribuente, che si è opposta con controricorso alle avverse difese, e con ricorso incidentale ha chiesto la condanna della Agenzia alle spese del grado di merito, compensate dal giudice regionale.
Considerato che
Il motivo del ricorso principale è infondato e va rigettato.
La vicenda si inserisce nel contesto della fruizione da parte della contribuente della disciplina agevolativa introdotta con l’art. 7 della l. n. 448 del 2001. La norma, per i titolari di terreni lottizzati o suscettibili di utilizzazione edificatoria alla data dell’1.1.2002, aveva previsto la possibilità di calcolare la plusvalenza derivante dalla successiva alienazione, assumendo come valore iniziale non più il costo di acquisto del terreno medesimo, secondo i criteri individuati nell’art. 68 del TUIR (già art. 81), ma quello determinato sulla base di una relazione giurata di stima alla data dell’1.1.2002, previo pagamento di una imposta sostitutiva del 4% sul nuovo valore del terreno risultante dalla perizia. La stima emergente dalla perizia giurata ed il pagamento della imposta sostitutiva identificava il nuovo valore minimo legale, così che l’alienante, al momento della vendita del terreno, si sarebbe affrancato dalla tassazione della plusvalenza generata ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett a) e b) del d.P.R. n. 917/1986 (salvo ovviamente che il prezzo di cessione non fosse ulteriormente superiore a quello stimato, nella quale ipotesi la plusvalenza sarebbe stata riconosciuta per la differenza tra il valore di stima della perizia e il maggior valore di cessione).
Tuttavia, secondo l’interpretazione della Agenzia delle Entrate, il comma 6 dell’art. 7 cit. implica che, se la cessione avvenga ad un corrispettivo inferiore a quello dichiarato nella perizia giurata, l’Ufficio deve procedere al calcolo della plusvalenza senza tenere conto del valore minimo legale, ma secondo i criteri desunti dagli artt. 67 e 68 del TUIR, e dunque calcolando la differenza tra il prezzo di cessione e il vecchio valore di acquisto. Tale interpretazione, secondo l’Agenzia, discende dalla considerazione che il valore in perizia non è immodificabile, potendo verificarsi eventi che incidano sul bene deprezzandolo; in questo caso, trattandosi di valore non più utilizzato dallo stesso dichiarante-cedente, anche per l’Ufficio non costituisce più valore di riferimento, riemergendo pertanto i criteri originari di calcolo della plusvalenza. L’Agenzia afferma che tale interpretazione sarebbe cristallizzata in varie circolari, in particolare nella n. 15 dell’1.02.2002, nella n. 81 del 6.11.2002, nella n. 35 del 4.08.2004. Non adeguandosi a questa interpretazione la sentenza del giudice regionale avrebbe pertanto errato.
L’interpretazione della Agenzia non trova fondamento nella disciplina positiva.
Innanzitutto è utile ribadire che le circolari invocate dalla Agenzia, di segno interpretativo opposto, sono irrilevanti ai fini della lettura della disciplina, non costituendo fonte di interpretazione autentica della norma e avendo al più l’importanza di un utile strumento per la ricerca e la ricostruzione del significato di una norma, senza che il giudice sia tenuto ad applicarle.
Quanto alla questione controversa, la giurisprudenza di legittimità ha negli ultimi anni ripetutamente ribadito che in tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex art. 7 della I. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita, pertanto, la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, anche in tale ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri (Cass., Sez. 6-5, ord. n. 24310/2016; ord. n. 19242/2016; ord. n. 25721/2014).
L’art. 7 prevede infatti un procedimento scandito da tre momenti: 1) la determinazione del valore del terreno mediante una perizia di stima nel termine di legge (1.1.2002); 2) il versamento di una imposta sostitutiva del 4% sul valore stimato in perizia; 3) l’esecuzione del versamento nei termini indicati dalla normativa;
costituendo peraltro tale valore quello normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, di registro, ipotecarie e catastali, l’eventuale cessione ad un prezzo inferiore non dà diritto al recupero di minusvalenze. Il prezzo di cessione più basso non determina tuttavia nessuna decadenza dai beneficio, sicché all’Ufficio è comunque impedito riprendere il calcolo delle plusvalenze secondo il criterio degli artt. 67 e 68 del TUIR, partendo dal vecchio valore di acquisto.
In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
Considerato che
Neppure il ricorso incidentale trova accoglimento. Con esso la contribuente ha lamentato che mancavano incertezze interpretative che giustificassero la compensazione delle spese di causa; l’assunto non è condivisibile perché correttamente il giudice regionale ha registrato all’epoca l’assenza di una giurisprudenza chiarificatrice della portata dell’art. 7 e delle conseguenze derivanti dalla pattuizione di prezzi di cessione inferiori al valore indicato nella perizia di stima; pertanto corretta è la motivazione con la quale ha compensato le spese di causa.
Considerato che
Le incertezze interpretative sulla disciplina sono state superate successivamente alla introduzione del presente giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di causa;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese.