CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2018, n. 7051

Cartella esattoriale – Omesso versamento di contributi e premi assicurativi – Regolarità formale delle cartelle e delle relative modalità di notifica – Formazione di un giudicato interno con carenza d’interesse a proporre impugnazione di legittimità

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 13 ottobre 2011, ha rigettato il gravame svolto dalla s.n.c. G. & V.M. e ha confermato la sentenza di primo grado che, decidendo sull’opposizione proposta dalla predetta società avverso due cartelle esattoriali, emesse l’una dall’INAIL e l’altra dall’INPS, aveva ridotto gli importi dovuti dall’opponente, ritenendo l’opposizione fondata in riferimento agli addebiti per omesso versamento di contributi e premi assicurativi per ore di lavoro straordinario e tardiva dichiarazione di assunzione per alcuni dipendenti, e infondata, invece, quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso, nel periodo luglio 1993-aprile 1998, con M.G..

2. Avverso tale sentenza ricorre la s.n.c. G. & V.M., con ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso l’INAIL ed Equitalia Centro s.p.a. che propone, quest’ultima, ricorso incidentale; l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata dei ricorsi, principale ed incidentale, ed ha partecipato alla discussione orale.

Ragioni della decisione

3. La parte ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.3 cod. proc. civ., censura, con il primo motivo del ricorso principale, l’omessa pronuncia su tutte le eccezioni preliminari svolte in primo grado, e riproposte in secondo grado, dolendosi che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciare sui motivi di impugnazione proposti in primo grado e in appello, in riferimento alla regolarità formale delle cartelle opposte e delle relative modalità di notifica; e denuncia, con il secondo mezzo, l’omessa pronuncia sulla mancata indicazione, nella cartella, delle somme richieste per ciascuna violazione e per ciascun lavoratore.

4. Osserva il Collegio che, nell’opposizione a cartella esattoriale, per crediti contributivi, il giudice deve esaminare, nel merito, il contenuto della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, sicché i vizi formali della cartella comportano soltanto l’impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull’esistenza, e sull’ammontare, del credito da essa portato.

5. Ne consegue, in linea generale, che, ove con il ricorso per cassazione siano censurate le statuizioni della sentenza concernenti i soli vizi formali della cartella, e non anche quelle sul merito della pretesa, su queste deve ritenersi formato il giudicato interno con carenza d’interesse a proporre l’impugnazione di legittimità (v., fra le tante, Cass. 19 gennaio 2015, n. 774).

6. Peraltro, in questo giudizio, come adeguatamente dedotto e dimostrato dalla parte controricorrente e ricorrente incidentale, Equitalia centro s.p.a. (già Equitalia Cerit s.p.a.), sui vizi formali e di notifica delle cartelle opposte si è formato un giudicato interno per non avere la società opponente contrastato, con l’appello, l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, per violazione dell’art. 617 cod.proc.civ., delibata dal giudice di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione concernente l’assenza di preclusioni ostative della possibilità di esaminare il merito della questione e, poiché l’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non dà luogo a violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass. 21 febbraio 2017, n. 4454 e i precedenti di legittimità ivi richiamati), le censure svolte nel ricorso principale si rivelano del tutto infondate.

7. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale in quanto condizionato, essendo stato proposto dalla parte interamente vittoriosa in appello.

8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale assorbito l’incidentale; condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, in favore di ciascuna parte intimata, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.