CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2019, n. 8026 – In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall’art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza