CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2018, n. 30138
Prestazione assistenziale – Ragionieri e dei Periti Commerciali – Pensione di invalidità – Presentazione della domanda – Iscrizione alla Cassa – Riduzione delle capacità professionali
Fatti di causa
1. La Cotte d’appello di Brescia, con sentenza n. 346 del 2014, ha accolto l’impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (da ora Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo di accoglimento della domanda proposta da S. P. al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento della Cassa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (19 gennaio 2012), posto che la prestazione le era stata negata in ragione della circostanza che la ragioniera non era iscritta alla Cassa già dall’anno 2005.
2. La Corte territoriale ha motivato la decisione con riferimento al contenuto dell’art. 55 del Regolamento, che testualmente prevede che la pensione d’invalidità spetti all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotto in modo continuativo a meno di un terzo, per difetto fisico o mentale sopravvenuto dopo l’iscrizione o preesistente ma aggravatosi successivamente all’iscrizione stessa. Il dato testuale, quindi, ad avviso della Corte di merito è coerente con la finalità della prestazione che mira a sostenere riscritto che vede ridotte le proprie capacità professionali a causa dell’invalidità, essendo, dunque, non valorizzabile né condivisibile il dato medico legale ritenuto dal primo giudice, secondo cui la parte sarebbe stata in condizioni patologiche utili sin da quando era ancora iscritta alla Cassa.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione S. P. con tre motivi. Resiste la cassa con controricorso illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e o falsa applicazione degli artt. 55 e 9 del Regolamento esecutivo della Cassa, dal cui composito tenore testuale si evincerebbe che, anche se non più associato, l’iscritto manterrebbe il diritto a ricevere le prestazioni previdenziali spettanti. La ricorrente, dunque, che aveva contribuito alla Cassa per oltre un decennio, quando, a partire dall’anno 2003 fu colpita da malattia psichica che fu diagnosticata solo nel 2011 quale psicosi paranoide, con lo stabilizzarsi dell’invalidità nella misura del 70%, avrebbe conservato il diritto alla prestazione nonostante la radiazione intervenuta nel 2005, dopo due anni di morosità contributiva derivante dalla malattia.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art. 55 del Regolamento esecutivo della Cassa nella parte in cui statuisce che < la pensione spetta all’iscritto > e dell’art. 9 del medesimo Regolamento nella parte in cui stabilisce che la perdita della qualità di associato è correlata alla cessazione dell’attività professionale, <fermo restando il diritto dell’associato a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente spettantegli >.
3. Il terzo motivo denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 38 della Costituzione posto che l’interpretazione seguita dalla sentenza impugnata comporterebbe la inevitabile conseguenza di impedire, a chi come la ricorrente ha contribuito al finanziamento della Cassa, di ottenere il mantenimento e l’assistenza sociale pur essendo inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
4. I primi due motivi sono connessi e vanno trattati congiuntamente. Come eccepito dalla Cassa contro ricorrente essi sono inammissibili. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 16381 del 2012) ha avuto modo di chiarire che il regolamento di attuazione dello statuto delle persone giuridiche di diritto privato, non può essere considerato come un regolamento ai sensi dell’art. 1 preleggi, n. 2 e, quindi, come norma di diritto invocabile dal ricorrente per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si è infatti in presenza di un organismo espressamente definito come persona giuridica di diritto privato dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, comma 2, senza che tale natura privatistica sia contraddetta dall’obbligo di iscrizione di cui al comma 3 del medesimo art. 1 e dalla prevista necessità che gli atti statutari e regolamentari, a mente del successivo art. 3, comma 2, siano approvati del Ministero vigilante (cfr., Cass., n. 11792/2005, in motivazione; nonché, con riferimento agli statuti e regolamenti degli enti pubblici, Cass., nn. 5038/1998; 21/1986).
5. Ne consegue che la ricorrente ha in modo inammissibile formulato i motivi di ricorso sotto il profilo della violazione degli artt. 55 e 9, del Regolamento di esecuzione della Cassa in vigore dal 1. 1.2004, sul paradigma del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto; peraltro, l’ammissibilità delle doglianze non può essere ritenuta sulla base dell’eventuale formulazione sostanziale di censure attinenti alla violazione dei criteri ermeneutici da parte della Corte territoriale in relazione all’apprezzamento della portata precettiva della norma regolamentare, posto che di tale violazione non vi è riscontro nella formulazione dei motivi.
6. Avuto ancora riguardo alla natura negoziale privatistica del citato regolamento, deve osservarsi che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente non ha ivi riportato, se non in forma incompleta il testo della norma regolamentare in tesi erroneamente interpretata; né, in violazione del combinato disposto degli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., ha prodotto con il ricorso il testo del regolamento sulla base del quale fonda le proprie censure ed ha fornito le necessarie indicazioni atte al suo reperimento nell’ambito delle produzioni afferenti ai precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass., SU, n. 22726/2011).
7. Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione di un atto negoziale costituisce un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione; pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 22536/2007; 7500/2007).
8. Anche, dunque, a voler ritenere che con la impropria indicazione dei primi due motivi si sia inteso censurare l’interpretazione data dalla sentenza impugnata alle disposizioni del Regolamento richiamate in ricorso, manca del tutto la doglianza sostanziale e l’indicazione delle errate applicazioni delle regole d’interpretazione degli atti negoziali che dovrebbero consentire il vaglio del giudice di legittimità; deve quindi rilevarsi che la ricorrente non ha rispettato tali principi, non avendo neppure indicato, a fronte di una motivazione sul punto coerente con i dati acquisiti e priva di elementi di contraddittorietà o illogicità, da quali canoni di ermeneutica contrattuale la Corte territoriale si sarebbe discostata nella interpretazione
9. Il terzo motivo, che fa leva sull’affermata violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, è inammissibile giacché ( vd. Cass. nn. 3708 del 2014; 15789 del 2018), la violazione delle norme costituzionali non può essere direttamente prospettata a motivo di doglianza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’eventuale contrasto della decisione impugnata con i parametri costituzionali – realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di norme di legge – deve essere portato ad emersione con la formulazione dell’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
10. Ciò non è avvenuto, né può avvenire nel caso di specie ove si è fatta applicazione di norme secondarie e, dunque, insuscettibili di porsi in immediato contrasto con i parametri costituzionali invocati (art. 134 Cost.).
11. Neppure sussistono ragioni che possano indurre questa Corte a ritenere che la sentenza impugnata abbia interpretato il quadro regolamentare ledendo i valori costituzionali indicati sotto il profilo della interpretazione non conforme a Costituzione, giacché la sentenza ha messo in evidenza che l’art 55, relativo alla pensione di invalidità, presta la necessaria garanzia al soggetto in atto assicurato, prevedendo, al comma 1, che tale pensione spetti a colui il quale è iscritto – laddove la sua capacità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo- anche laddove si provi che la patologia invalidante, pur essendo preesistente, si sia solo aggravata dopo l’iscrizione. Ciò che rileva, in altri termini, al fine della genesi del diritto è il legame tra stato patologico invalidante ed esercizio attuale della professione, mentre è chiaro che, una volta sorto, il diritto non si estingue se, proprio per effetto della malattia, venga meno l’attività professionale ed anche l’iscrizione alla Cassa, come previsto dall’art. 9 del Regolamento.
12. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
13. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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