CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2018, n. 30141
Esposizione all’amianto – Maggiorazione contributiva – Presentazione della domanda – Superamento del termine
Fatti di causa
1. Con l’unico motivo di ricorso T.C. censura la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 720/2013 che lo ha dichiarato decaduto dall’azione giudiziale finalizzata ad ottenere la maggiorazione contributiva di cui all’art. 13, co. 8 L. 257/1992, per superamento del termine di cui all’art. 47 d.p.r. 639/1970, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato, quale dies a quo per il calcolo di tale termine, il momento di presentazione della domanda di accertamento dell’esposizione all’I.N.A.I.L. e non quello della domanda all’I.N.P.S. di riconoscimento dei benefici previdenziali.
2. L’I.N.P.S. ha depositato procura ed ha poi partecipato alla discussione orale.
Ragioni della decisione
1. Il motivo è fondato.
1.1. La Corte territoriale, pronunciando rispetto all’eccezione di decadenza di cui all’art. 47 d.p.r. 639/1970 ha considerato, muovendo dal regime della diversa decadenza di cui all’art. 47 d.l. 269/2003, la domanda presentata all’I.N.A.I.L. ed ha calcolato rispetto ad essa il triennio rilevante ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 639/1970 cit.
1.2. La decadenza di cui all’art. 47 d.p.r. 639/1970 ha il fine di stabilizzare l’assetto delle situazioni sostanziali, impedendo la proposizione della domanda giudiziale inerente a un diritto previdenziale, allorquando sia trascorso più di un triennio, da calcolarsi secondo quanto in dettaglio stabilito dalla stessa norma, rispetto alla domanda amministrativa proposta all’I.N.P.S. al fine di ottenere appunto il riconoscimento del diritto stesso.
1.3 La decadenza di cui all’art. 47, co. 5, d.l. 369/2003 riguarda invece «I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici» di contribuzione riconnessi alla sola esposizione ad amianto, prevedendo la necessità di «presentare domanda alla Sede I.N.A.I.L. di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale» di attuazione dell’integrale disposto di cui allo stesso art. 47 d. I. 369/2003, previsto dal successivo comma 6: pubblicato in data 17 dicembre 2004 il D.M. attuativo, il suddetto termine di 180 per la presentazione della domanda all’I.N.A.I.L. è quindi rimasto fissato al 15 giugno 2005. Tale disciplina aveva dunque il fine, diverso da quello di cui all’art. 47 d.p.r. 639 cit., di imporre un termine finale per la rivendicazione delle pretese riguardanti i benefici riconnessi all’esposizione ad amianto sottoposte al regime di cui allo stesso art. 47 d.l. 269/2003.
1.4 L’errore della Corte d’Appello è dunque palese, in quanto la decadenza ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 639/1970 va calcolata con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto previdenziale presentata all’I.N.P.S. (Cass. 8 settembre 2015, n. 17798) e non, come ha fatto la Corte territoriale, a partire dalla domanda all’I.N.A.I.L. E’ infatti solo la decadenza di cui all’art. 47 d.l. 269/2003 ad essere parametrata rispetto una specifica domanda all’I.N.A.I.L., prevista nel corpo della medesima disposizione: domanda che, tra l’altro, la stessa Corte d’Appello attesta essere stata proposta già in data 30.5.2005 e quindi tempestivamente rispetto allo spirare del termine (15.6.2005) per essa esclusivamente sancito.
2. Deve dunque pronunciarsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Corte d’Appello, affinché riesamini la causa sulla base dei corretti principi qui enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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