CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2019, n. 30348 – Consolidato fiscale – La natura della solidarietà (passiva) tra consolidante e consolidata si configura come solidarietà dipendente e la formalizzazione, da parte dell’amministrazione, nella definizione con adesione dell’accertamento di primo livello, del (maggiore) imponibile della consolidata, con la conseguente applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge non può non estendere i propri effetti alla consolidante coobbligata dipendente