CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2019, n. 30424
Iscrizione liste aventi diritto all’avviamento obbligatorio con anzianità – Mantenimento posizione nella graduatoria – Licenziamento – Mancato superamento della prova
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande proposte da I.E. nei confronti della Provincia di Milano volte all’accertamento del diritto all’iscrizione nelle liste degli aventi diritto all’avviamento obbligatorio con anzianità dal 19.7.1999, alla condanna della Provincia all’aggiornamento delle liste secondo tale criterio ed al risarcimento del danno.
2. La Corte territoriale, ricostruiti i diversi atti di avviamento al lavoro disposti in favore dello I. e i verbali di conciliazione stipulati da questi con le aziende cui era stato avviato, richiamati i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 8452 del 2008, ha ritenuto decisivo e dirimente, per negare il diritto al mantenimento nella posizione nella graduatoria, la circostanza che lo I. non era stato licenziato dalla società ove era stato avviato per riduzione di personale o per motivi oggettivi ma per mancato superamento della prova. Ha ritenuto che l’art. 8 della L. n. 68 del 1999 limita la possibilità per il disabile di conservare l’anzianità di iscrizione nella graduatoria dell’elenco dei disabili, pur avendo già beneficiato di un atto di avviamento al lavoro, nei soli casi in cui intervenga un licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo.
3. La Corte territoriale, pur riconoscendo il carattere assorbente alla predetta statuizione, ha ritenuto che la domanda generica era stata formulata in modo generico (mancata indicazione della posizione in graduatoria, della retribuzione goduta in occasione dei precedenti avviamenti, della specifica professionalità e della retribuzione in ipotesi conseguibile sino alla regolarizzazione della posizione in graduatoria).
4. Avverso questa sentenza I.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso la Provincia di Milano.
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte territoriale escluso che esso ricorrente aveva mantenuto l’anzianità del 20.7.1999 all’atto dell’avviamento alla A.A..
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto generica la domanda risarcitoria.
7. Il primo motivo è inammissibile.
8. In primo luogo perché la censura è formulata senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., che impongono alla parte ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).
9. Il ricorrente ha riprodotto, solo in parte, il contenuto delle comunicazioni del 7.9.1999 e del 21.10.1999 della DPL, del processo verbale del tentativo di conciliazione del 6.10.1999 e della comunicazione della Provincia del 4.12.20012, non ha allegato tali atti al ricorso e non ne ha specificato la sede di produzione processuale, indicata soltanto con riguardo, per quanto è dato comprendere dal ricorso al rifiuto di assunzione opposto dalla A.A..
10. Il motivo è inammissibile anche perché il ricorrente sotto l’apparente denunzia del vizio di omesso esame di un fatto controverso in realtà sollecita una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005), in ordine alla condotta tenuta dalla Provincia in relazione ad atti di avviamento ed ai pregressi riconoscimenti dell’anzianità in graduatoria.
11. Infine, va osservato che il dedotto vizio, ove pure ritenuto sussistente, non presenta il carattere della decisività (da intendersi come idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare senz’altro una diversa ricostruzione del fatto, non come idoneità a determinare la mera possibilità o probabilità di una ricostruzione diversa, Cass. 3668/2013, 22979/2004).
12. La Corte territoriale ha ritenuto, infatti, dirimente per escludere il beneficio del mantenimento della posizione conseguita prima dell’ultimo atto di avviamento il fatto che l’art. 8 della L. n. 68 del 1999 consente la conservazione della anzianità nella graduatoria dei lavoratori disabili soltanto nei casi di licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo e la circostanza che lo I. era stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova.
13. Il secondo motivo è inammissibile.
14. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (8755/2018), condiviso dal Collegio, è inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima.
15. E’ stato precisato che un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse.
16. Ebbene, nella fattispecie in esame le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in punto di genericità della domanda risarcitoria non hanno avuto alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
17. La Corte territoriale, infatti, ha spiegato che le censure formulate nei confronti della statuizione di primo grado in punto di rigetto della domanda risarcitoria dovevano ritenersi assorbite dal rigetto delle censure relative alla questione del riconoscimento della anzianità nell’iscrizione nelle liste di collocamento dei disabili al lavoro.
18. Sulla scorta delle conclusioni svolte va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
19. Le spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
20. L’attuale condizione del ricorrente di ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude, allo stato, la debenza di quanto previsto dall’art. 13 c. 1 quater (Cass. 13935/2017,7368/2017, 20920/2015, 18523/2014).
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.5000 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
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