CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2019, n. 26767
Lavoro – Violazione delle disposizioni della contrattazione collettiva e di legge in materia di lavoro straordinario – Sanzioni – Applicabilità
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata I’11.3.2015, respingeva il gravame proposto dalla S. s.p.a. avverso la pronunzia del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla detta società avverso l’ordinanza ingiunzione del 12.4.2010 per euro 42.520,00, avente ad oggetto violazione delle disposizioni della contrattazione collettiva e di legge in materia di lavoro straordinario.
1.1. La Corte osservava che l’opposizione doveva ritenersi ammissibile e che, con riguardo al regime sanzionatone connesso alle violazioni del regime di protezione della sicurezza e salute dei lavoratori secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il quarto comma dell ‘art. 18 bis, riferito alla violazione del comma 1 dell’art. 7, non rendeva necessaria la specificazione “per ogni singolo lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione”, con la conseguenza che correttamente l’ordinanza ingiunzione aveva calcolato la sanzione in relazione ad ogni lavoratore e per ciascun periodo lavorativo.
1.2. Per quanto concerneva l’applicazione dell’istituto della continuazione, lo stesso secondo la Corte doveva ritenersi applicabile a tutte le sanzioni amministrative, ma nell’ipotesi di specie la condotta era intrinsecamente grave, sicché, essendo la valutazione discrezionale, il beneficio non poteva essere accordato, alla stregua di tali considerazioni, diverse da quelle della sentenza impugnata, che comunque andava confermata.
2. Di tale decisione domanda la cassazione la S. s.p.a. sulla base di due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste il Ministero, con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 30, co. 3, della I. 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 1, 5 e 9 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, degli artt. 1 e 27 della I. 22 febbraio 1934 n. 370, osservandosi che le sanzioni amministrative applicate alla società derivano dall’art. 18 bis, co. 3 e 4, del d. lgs. 66/2003, introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. f) del d. lgs. n. 213/2004, norme dichiarate illegittime costituzionalmente e quindi insuscettibili di applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione del 4/11 giugno 2014 n. 153, con la conseguenza che, a decorrere dal 12 giugno 2014 (prima dell’adozione della sentenza impugnata) le norme, sulla cui base erano state applicate le sanzioni, non potevano trovare applicazione e, secondo la Corte Costituzionale, avrebbero dovute essere applicate, a tutto concedere, le disposizioni di cui alla disciplina previgente, la cui abrogazione, disposta dalla norma incostituzionale, era stata travolta dalla predetta decisione.
2. Con il secondo motivo, si denunzia la violazione dell’art. 18 bis c. 4 d. lgs. 66/2003, in subordine rilevando che, qualora fosse stato ritenuta corretta l’applicazione della norma dichiarata incostituzionale, in ogni caso, come evincibile dalla modifica apportata dall’art. 41 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 233/2008, la sanzione di cui all’art. 18 bis, co. 4, d. lgs. 66/2003 era unica, indipendentemente dal numero dei lavoratori e dai periodi di riferimento della violazione.
3. La sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo (cfr., per un’ipotesi analoga, Cass. 14.12.2007 n. 26275 e, da ultimo, Cass. 13.5.2019), a seguito del nuovo quadro normativo determinatosi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213.
4. La ragione della declaratoria di incostituzionalità risiede nell’eccesso di delega, ex art. 76 Cost. (violazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), con riferimento alla legge di delega n. 39 del 2002, la quale ha previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso “saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi”.
5. Con riguardo all’ambito di incidenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale e la sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale si traduce in un ordine, rivolto, tra l’altro, ai giudici, di ^ non applicare più la norma illegittima, purché non si tratti di rapporti esauriti.
6. E’ pacifico che nel caso di specie il rapporto non sia ancora esaurito, essendo ancora sub iudice, e quindi non è preclusa l’applicazione dello ius superveniens, perché è ancora in corso la controversia sulla misura della sanzione e l’applicazione del decisum costituzionale va a vantaggio di chi ricorre, avendo la ricorrente richiesto con il ricorso per cassazione che fosse ritenuta erronea in diritto la decisione sulle modalità di determinazione della sanzione adottata dal giudice del merito, nei fatti mirando ad ottenere una sanzione di importo inferiore.
7. La società ricorrente ha mosso una contestazione specifica sull’applicabilità dell’art. 18 bis, co. 4, del d. lgs. n. 66/2003 e, comunque, ai fini della rilevanza, nel giudizio di cassazione, del nuovo quadro normativo determinatosi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, è sufficiente che sia in contestazione la determinazione dell’importo, in concreto, della sanzione, essendo questo il risultato avuto di mira, sia pure attraverso la contestazione del criterio legale per la sua quantificazione.
8. In conclusione, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 153/2014 della Corte costituzionale, dell’art. 18 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 , nel testo introdotto dall’art. 1 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 19 luglio 2004 n. 213, determina la perdita di efficacia erga omnes con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talché, ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti, la entità della sanzione per le violazioni previste dalle norme nei detti commi richiamate, non può trovare più applicazione la norma dichiarata incostituzionale, espunta dall’ordinamento.
9. Quanto alla normativa applicabile a seguito della detta declaratoria di incostituzionalità, è stato affermato da questa Corte proprio in tema di sanzioni amministrative per violazioni in materia di orario di lavoro che, in conseguenza della caducazione dell’art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per effetto della sentenza della Corte Cost. 4 giugno 2014 n. 153, per il principio della cd. reviviscenza normativa, trova applicazione la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della l. n. 370 del 1934, già abrogata dalla disposizione dichiarata incostituzionale (Cfr. Cass. 9.11.2017 n. 26603).
10. A questa conclusione si è pervenuti ritenendo che su tale tematica (effetti della sentenza della Corte costituzionale su una disposizione di legge abrogativa di altra legge precedente), occorra dare continuità ad un principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge abrogativa di altra legge precedente, ridiventa operante la norma abrogata dalla disposizione dichiarata illegittima, in quanto, con la perdita fin dall’origine dell’efficacia della norma, vengono travolti anche gli effetti abrogativi che essa produceva, a differenza dell’abrogazione legislativa che opera soltanto dall’entrata in vigore del provvedimento che la contiene e che, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti, che erano state a loro volta da esso abrogate (cfr. in tali termini Cass. 26603/2017 cit., che richiama, ex plurimis, Cass. n.3093 del 1989, Cass. n. 13813 del 2000, Cass. n. 13182 del 2010, Cass. n. 257 del 2012);
11. Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve trovare applicazione anche nel caso di specie il richiamato principio della reviviscenza normativa, con conseguente efficacia applicativa, nell’arco temporale disciplinato dall’abrogato art. 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003, della precedente disciplina ricavabile dal r.d.l. n. 692/23 e dalla legge n. 370/34.
12. E’ stato osservato che a siffatta conclusione non osta il fatto che quest’ultima normativa, della quale è stata affermata la reviviscenza, sia stata abrogata, espressamente, non dall’art. 18-bis, ma dall’art. 19 dello stesso d.lgs. n. 66 del 2003, disposizione, però, quest’ultima, non oggetto della pronuncia di incostituzionalità, e che sussistono vari elementi esegetici che consentono di ritenere la sentenza della Corte costituzionale n. 153/2014 abrogativa in toto del sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 66 del 2003 (v. passaggi argomentativi svolti al riguardo da Cass. 26603/17 cit., che ha evidenziato come la reviviscenza sia confermata dalla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 2014, laddove dà conto dell’errore in cui è incorso il legislatore, che “ha riformato il sistema sanzionatorio nella erronea convinzione di poter intervenire liberamente per l’assenza di norme sanzionatorie precedenti”);
13. Il secondo motivo, che attiene all’applicabilità dell’istituto della continuazione, è all’evidenza assorbito dall’accoglimento del primo.
14. Alla cassazione della decisione consegue che la Corte d’appello di Catanzaro – alla quale, in diversa composizione, la causa va rinviata – dovrà esaminare le questioni relative alla quantificazione delle sanzioni in conformità alla normativa ricavabile dal r.d.l. n. 692/23 e dalla legge n. 370/34, provvedendo, altresì, in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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