CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2021, n. 29357
Rapporto di lavoro – Superiore inquadramento – Svolgimento di mansioni di polizia amministrativa rientranti nel profilo rivendicato – Prova – Differenze retributive
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto da R.R. – dipendente della S.S. s.r.l. con la qualifica di collaboratore di esercizio inquadrato nella 3A area professionale parametro 129 del ccnl autoferrotramvieri – ed aveva accertato il suo diritto ad essere inquadrato nel parametro 140 condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate da gennaio 2008 a marzo 2013, con adeguamento degli accantonamenti del tfr sin dal gennaio 2008.
1.1. La Corte territoriale, all’esito della comparazione delle declaratorie contrattuali dei profili rientranti nella terza area professionale, sulla base delle risultanze dell’istruttori a svolta, ha ritenuto provato lo svolgimento di mansioni di polizia amministrativa rientranti nel profilo di inquadramento rivendicato.
1.2. Quanto alle spettanze conseguenti al superiore inquadramento riconosciuto, il giudice di appello ha ritenuto che i conteggi allegati al ricorso non fossero stati oggetto di specifica contestazione da parte della società.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la S.S. s.r.l. affidato a due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso R.R.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ.
Ragioni della decisione
3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’Accordo Nazionale degli autoferrotranvieri del 27.11.2000, confermato dall’art. 4 del successivo Accordo Nazionale del 18.11.2004, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ.
3.1 Sostiene la ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente interpretato, così violando e falsamente applicando l’art. 2 del citato accordo, nel trascurare di considerare che la caratteristica essenziale e prevalente del profilo rivendicato va ravvisata nelle mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone. Condizione necessaria per il riconoscimento del profilo è il possesso di una patente atta alla guida degli autobus di linea che era stato accertato che il lavoratore non aveva. L’attività di polizia amministrativa, ritenuta qualificante per il riconoscimento della qualifica rivendicata, era complessa e differenziata e non si risolveva nella mera verifica dei titoli di viaggio concretamente svolta dal R.
Rileva che i compiti sanzionatori attribuitigli erano connessi e limitati a tale ultima attività, del tutto marginale rispetto alle competenze proprie del profilo rivendicato e comunque priva del necessario grado di autonomia e complessità. Evidenzia che all’errata individuazione dei dati caratteristici della qualifica sarebbe conseguita una non corretta interpretazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi i quali avevano confermato che il R. si limitava a verificare i titoli di viaggio irrogando sanzioni per l’irregolarità ed incassandone il pagamento. Il suo controllo non si sarebbe mai esteso ad uno scorretto utilizzo di beni aziendali, al non esatto adempimento dei compiti assegnati al personale, alla verifica e sanzione della violazione di leggi o regolamenti che disciplinano i trasporti urbani ed extra urbani. In conclusione, secondo la società ricorrente, non sarebbe stata offerta la prova dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate con la conseguenza che non spettavano le differenze retributive riconosciute.
4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla quantificazione della domanda.
4.1. Osserva infatti il ricorrente che la contestazione avanzata dalla società investiva in maniera radicale non tanto la correttezza del conteggio eseguito quanto l’erroneità del suo presupposto fondante atteso che le retribuzioni previste per il parametro 140 non erano quelle utilizzate dal ricorrente. Ne desume che la somma chiesta non poteva essere considerata non contestata ed anzi lo era proprio con riguardo alla stessa fonte normativa applicata sicché era onere del ricorrente dimostrare la correttezza dei conteggi.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Correttamente, infatti, è stato posto in rilievo che nell’ambito della declaratoria professionale delle mansioni rivendicate dal R. i compiti di polizia amministrativa ai quali lo stesso era stato sempre adibito rappresentavano una delle possibili funzioni alternative alle quali poteva essere assegnato il dipendente che, inquadrato nella terza area professionale, rivendicava il profilo e parametro di operatore di esercizio.
5.2. Va rilevato che per il profilo di collaboratore di esercizio, posseduto dal R., la guida di mezzi per il trasporto di persone e le attività di manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, di soccorso in linea, di rimozione di auto private si completa con la vendita e verifica di titoli di viaggio, l’informazione ed il supporto alla clientela ed il versamento incassi. Al contrario l’operatore di esercizio, che comprende il parametro 140 chiesto, vede sostanzialmente due tipologie di mansioni tra loro alternative. La ‘ guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone ed all’occorrenza la verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento di incassi da una parte. In alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
5.3. I compiti di polizia amministrativa sono tutt’altro che residuali e, pur connessi al realizzarsi della situazione concreta, tuttavia presuppongono l’esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale e richiedono – per l’accertamento e la contestazione degli illeciti nei confronti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all’atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio (art. 32 comma 1 della L. Regione Puglia n. 18 del 2002) – che l’agente di trasporto sia abilitato nelle forme di legge.
5.4. Esattamente queste le considerazioni che hanno determinato la Corte territoriale a riconoscere al R., come già disposto dal Tribunale, l’appartenenza al profilo professionale rivendicato del suo parametro di base. Nell’addivenire a tali conclusioni la Corte si è attenuta al percorso che è necessario per una corretta sussunzione delle mansioni svolte dal lavoratore. Ha ricostruito esattamente, per quanto detto, i tratti differenziali delle qualifiche esaminate come dettati dalla disciplina collettiva. Solo in esito a tale procedimento la Corte di merito, analizzate in concreto le mansioni svolte dal lavoratore, ne ha verificato i tratti caratteristici sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio ed ha accertato che l’attività svolta era riconducibile a quella di polizia amministrativa. Nel pervenire a tale convincimento il giudice di appello ha posto in evidenza che neppure la società aveva contestato che al ricorrente era demandata l’irrogazione delle sanzioni alle persone trovate prive del titolo di viaggio ed ha sottolineato che a tale esito l’agente perveniva dopo aver verificato i titoli e contestato l’infrazione.
5.5. Si tratta di ricostruzione complessivamente corretta, aderente alle emergenze probatorie ed esente dai vizi denunciati.
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché la censura della motivazione è preclusa ai sensi dell’art. 340 ter comma 5 cod. proc.civ.
6.1. Va qui ribadito che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22/12/2016 n. 26774 e 06/08/2019 n. 20994).
7. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese, da distrarsi in favore dell’avvocato che dichiara di averle anticipate, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 2000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori di legge.
Spese da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.