CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2022, n. 31195
Agriturismo – Inquadramento previdenziale dell’azienda – Accertamento ispettivo – Opposizione – Omessa pronuncia
Fatti di causa
Si controverte, all’interno di un giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria per omesso pagamento di cartella di pagamento, nel corso del quale è stato espletato (previa integrazione del contraddittorio con Equitalia Sud s.p.a) positivamente giudizio di falso in ordine alla relata attestante l’avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta all’iscrizione, dell’inquadramento ai fini contributivi della M.C. d. F.C., che a seguito di accertamento ispettivo congiunto (INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro) era stata inquadrata nei settore terziario pubblici esercizi e non in quello agricolo, come ritenuto dall’impresa.
In particolare, con sentenza n. 1084 del 2015, la Corte d’appello di Salerno, pronunciando sull’appello principale dell’INAIL e sull’ appello incidentale dell’INPS e della M.C., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione, in dispositivo, ha accolto l’appello in riassunzione dell’INAIL, rigettato il ricorso in opposizione avverso l’accertamento ispettivo accertandone la validità e rigettato, per quanto di ragione, gli appelli incidentali proposti dall’INPS e dalla M.C..
La Corte ha, quindi interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio tra le parti ed ha condannato Equitalia Polis s.p.a. alla rifusione in favore della M. d. C.F. delle spese del primo grado di giudizio.
In motivazione, ha definitivamente dichiarato l’annullamento della cartella di pagamento opposta e di tutti gli atti conseguenti, in ragione della falsità della sua notifica accertata dal Tribunale con sentenza passata in giudicato e, giudicando sulla questione di merito dedotta in sede ispettiva, ha ritenuto che dalle prove per testi e documentali acquisite si evincesse che l’attività di agriturismo svolta mediante una apposita struttura di ospitalità non presentasse i caratteri della stretta connessione con l’attività agricola;
pertanto, in difetto dei presupposti richiesti dalla legge n. 730/1985 e dal d.lgs. n. 228/2001 e dalla I. n. 96 del 2006, al fine di inquadrare in quella agricola l’attività di agriturismo (carattere complementare rispetto alla conduzione del fondo che deve rimanere prevalente) andava confermato quanto accertato in sede ispettiva con la conseguenza che andava rigettata l’opposizione proposta avverso il medesimo.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS sulla base di due motivi.
Resiste la M.C. d. F.C. con controricorso e ricorso incidentale basato su due motivi illustrati da successiva memoria.
L’Inail resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.4) c.p.c., l’Inps si duole del fatto che il giudice di secondo grado non si sia pronunciato sul secondo motivo di appello incidentale, con cui l’Istituto aveva lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’inquadramento nel settore agricolo dell’azienda M.C. d. C.F., dando così luogo alla violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile e cioè del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
In particolare, il ricorrente riproduce il primo motivo di impugnazione formulato avverso la sentenza di primo grado, che era riferito alla <omessa pronuncia sulla mancata opposizione avverso la cartella di pagamento nel termine di quaranta giorni dalla notifica> ed il secondo, rubricato appello incidentale < sull’inquadramento previdenziale dell’attività esercitata dall’azienda M.C. d. C.F.> e riferisce anche che con tale secondo motivo, di cui pure riproduce il testo, si era devoluta al grado d’appello la questione dell’inquadramento previdenziale dell’azienda, posto che nel caso di specie non risultavano sussistenti i presupposti in fatto (attività principale di coltivazione del fondo ed allevamento del bestiame) richiesti dalla normativa di settore (legge n. 730 del 1985, d.Ig. n. 228 del 2001 ed infine I. n. 96 del 2006) per l’inquadramento quale azienda agricola.
Con il secondo motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.4) c.p.c., l’ Inps si duole del fatto che il giudice di secondo grado nella motivazione in diritto abbia accolto l’appello dell’Inail con cui si censurava, sulla medesima questione dell’appello proposto dall’INPS in via incidentale, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’inquadramento nel settore agricolo dell’Azienda, e quindi aveva implicitamente ritenuto meritevole di accoglimento anche il secondo motivo di appello incidentale dell’Inps speculare a quello dell’Inail, salvo poi nel dispositivo accogliere solo l’appello dell’Inail e rigettare invece quello incidentale dell’Inps dando così luogo ad un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, la M.C. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2135 c.c., del decreto legislativo n. 228 del 2001 delle leggi regionali Campania n.41 del 1984, n.5 del 2001, n. 10 del 2001 e del d.p.g.r. della Campania n.104 del 2003 nonché la violazione dell’articolo 115 del c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, comma primo n. 3) c.p.c.
In particolare, deduce l’erroneità della sentenza impugnata in ragione del fatto che la stessa aveva formato il proprio convincimento sulla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della natura agricola dell’azienda solo sulla base delle errate considerazioni degli ispettori verbalizzanti, tralasciando del tutto di valorizzare le specifiche indicazioni sulle concrete modalità di esercizio dell’attività che erano emerse dalla relazione tecnico economica a suo tempo presentata per ottenere l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici ( doc. 5) e dalle indicazioni dei testi escussi, di cui riproduce i contenuti. Dalle stesse, come già accertato dal Tribunale, emergerebbe la prevalenza dell’attività di coltivazione del fondo rispetto a quella di ristorazione, in quanto vi era prevalenza, tra gli alimenti somministrati, di quelli prodotti in azienda.
Inoltre, la ricorrente incidentale lamenta la mancata valutazione delle statuizioni della sentenza n. 7266 del 2008 del Tribunale di Salerno che aveva definito un giudizio promosso da tale M.G. nei confronti della M.C. avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive.
In particolare, viene rilevato che in quella sede il giudice non avesse ritenuto applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese commerciali in ragione della natura agricola dell’attività svolta.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360, comma primo n.5) c.p.c.
Tale motivo investe nuovamente la mancata considerazione dell’accertamento compiuto dalla citata sentenza n. 7266 del 2008 del Tribunale di Salerno sotto il profilo della decorrenza dell’attività agrituristica, posto che era stato disatteso l’assunto degli ispettori verbalizzanti, per cui detta attività sarebbe stata avviata già dal settembre del 2002, stabilendo invece che l’inizio di tale attività andava fissato all’aprile del 2003. Tale circostanza era stata ribadita agli ispettori dal sig. D.L. che aveva testimoniato in occasione del giudizio di lavoro di cui sopra. Anche in questo caso, la Corte d’appello non aveva valorizzato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di ristorazione depositata dal C. il 14 febbraio 2003 presso il Comune di Pontecagnano Faiano, con il parere favorevole dell’ASL Salerno 2.
I due motivi del ricorso principale, autosufficienti per quanto si è sopra riferito, vanno trattati insieme in quanto entrambi riferiti alla circostanza che la sentenza impugnata, pur rigettando interamente in dispositivo l’appello incidentale dell’INPS, non ha in alcun modo motivato sul capo d’appello relativo al merito dell’opposizione all’accertamento ispettivo.
La motivazione della sentenza impugnata non tocca in alcun modo la posizione dell’INPS, che, con il secondo motivo dell’appello incidentale, aveva rimesso al giudizio di impugnazione anche la questione dell’inquadramento nel settore agricolo accertato dal primo giudice. Dunque, la sentenza impugnata ha fornito motivazione solo al rigetto, in parte qua, del primo motivo dell’appello incidentale proposto dall’INPS che riguardava il profilo della ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Da ciò discende l’accoglimento dei motivi del ricorso principale e la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinché si pronunci sul secondo motivo dell’appello incidentale proposto dall’INPS oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Il ricorso incidentale della M., invece, è inammissibile sia là dove denuncia la violazione di legge che ove deduce il vizio di motivazione.
Entrambi i motivi, in verità, censurano l’apprezzamento di merito circa la natura dell’attività svolta e la decorrenza dell’inquadramento contestato.
Infatti, la denuncia di violazione di legge non si accompagna alla individuazione di una erronea interpretazione delle disposizioni indicate ed il motivo è interamente sostenuto da prospettazioni fondate sulla diversa lettura del materiale istruttorio.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invece, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17570 del 2020; Cass. n. 635 del 2015).
Ancora, per le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Cass. n. 34476 del 2019, seguite tra l’altro anche da Cass. n. 5987 del 2021) è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il secondo motivo non rispetta i canoni previsti dall’art. 360, primo comma n. 5), non riferendosi alla omessa valutazione di un fatto storico ma ad un complesso di valutazioni che si pongono in alternativa rispetto al giudizio effettuato dal giudice di merito. Si è precisato, infatti, che in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 10525 del 2022).
In definitiva, accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata;
Rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 giugno 2022, n. 19622 - Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro),…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 novembre 2020, n. 26513 - Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23108 - Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14181 - In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 settembre 2018, n. 22390 - Il motivo con cui si denuncia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c. deve essere dedotto a pena di inammissibilità non solo mediante la puntuale indicazione delle norme…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22135 - Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, primo comma, n. 4,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…