CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 settembre 2020, n. 19641
Tributi – IVA – Credito – Rimborso – Società estinta – Azione del socio per l’intero credito – Legittimità
Fatti di causa
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza di rimborso Iva per l’anno 2011 presentata dal liquidatore in data successiva alla cancellazione della società C.M. s.r.l. dal registro delle imprese; avverso il provvedimento di diniego aveva proposto ricorso C.C., in qualità di socio e di liquidatore di C.M. s.r.l. che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l’appello, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l’estinzione della medesima, sicché i rapporti alla stessa facenti capo erano riferibili ai soci, i quali erano subentrati sia nel lato attivo che passivo dei medesimi; C.C., avendo agito quale socio, in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era quindi legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso C.C., in qualità di socio e di liquidatore di C.M. s.r.l., affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli art. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108, cod. civ., nonché per omessa motivazione circa la questione della carenza di rappresentanza del socio ricorrente C.C., per non avere ritenuto che, essendosi verificato, nel caso di specie, un fenomeno di comunione sui beni appartenenti alla società cancellata, ciascun socio è legittimato ad esercitare i poteri gestori, quindi a far valere il diritto al rimborso del credito Iva per la totalità e non solo prò quota.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli art. 727, 757, 760, cod. civ., nonché per omessa motivazione circa la questione della carenza di potere rappresentativo del socio ricorrente C.C., per non avere ritenuto che, a seguito dell’estinzione della società, si era verificato un fenomeno riconducibile nell’ambito della comunione ereditaria, con la conseguenza che doveva essere riconosciuto a ciascuno dei partecipanti il diritto di agire autonomamente per far valere l’intero credito comune.
1.2. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla medesima questione del diritto del socio di una società estinta a far valere il rimborso del credito Iva per l’intero e non solo prò quota, sono fondati.
1.2.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso in esame proposta dalla controricorrente in base alla considerazione che gli stessi sarebbero generici e privi di autosufficienza, senza alcuna esposizione del rapporto tra gli stessi e la materia del contendere, in quanto, invece, parte ricorrente ha chiaramente precisato che la questione di fondo, sottesa alle ragioni di censura, attiene al diritto della medesima di agire per la tutela del diritto di credito comune ed ha, a tal proposito, ricondotto la questione nell’ambito del fenomeno della comunione indivisa o ereditaria, indicando espressamente le previsioni normative ritenute non correttamente applicate dal giudice del gravame, ed ha evidenziato che la sentenza impugnata è errata per non avere ritenuto sussistente la rappresentanza sostanziale e processuale in capo al ricorrente che, quale socio, ha agito nell’interesse della cosa comune.
1.3. Ciò precisato, ai fini della definizione della presente controversia, occorre distinguere la diversa qualità spesa dal ricorrente con la proposizione del presente ricorso, atteso che lo stesso si è qualificato quale socio ed ex liquidatore della società C.M. s.r.l.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, va precisato che l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione e che, anche nel caso della diversa (e opposta) ipotesi della sopravvivenza di obbligazioni tributarie, l’eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione e non sulla mera qualità di liquidatore, sicché devesi dichiarare inammissibile l’originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualità di ex liquidatore.
1.4. Diversa considerazione, invece, deve compiersi con riferimento alla legittimazione del ricorrente quale socio della suddetta società. Questa Corte ha più volte precisato (Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; da ultimo, Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15637) che rispetto agli ex soci, “qualora all’estinzione della società, di persone o di capitalì, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci…; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa“.
In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, le già citate Sez. U, nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno distinto l’ipotesi che l’ex socio agisca per debito o per un credito della società: con riferimento a quest’ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione”, tra cui l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (v. Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018).
Ciò comporta che il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l’intero credito della suddetta società, sicché la pronuncia censurata non correttamente ha ritenuto di dovere limitare il diritto del socio al credito Iva in misura pari alla propria quota di partecipazione societaria.
1.5. La pronuncia censurata, pertanto, è errata per avere ritenuto che il ricorrente, nella qualità di socio della società estinta, era legittimato a far valere il diritto al rimborso del credito Iva nei soli limiti della propria quota e non anche per l’intero.
2. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo motivo (con il quale si censura la sentenza per falsa applicazione degli artt. 1703, 1705, 1710 e 1722, cod. civ., per non avere riconosciuto il diritto del ricorrente, quale socio della società estinta, ad agire quale mandatario senza rappresentanza degli altri soci) e del quarto (con il quale si censura la sentenza per falsa applicazione degli artt. 2028, 2032, cod. civ., per avere escluso l’applicabilità al caso di specie della disciplina della negotiorum gestio in favore degli altri soci).
3. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso proposto dal contribuente in qualità di ex liquidatore e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso originario proposto dall’ex liquidatore. Vanno, invece, accolti il primo e secondo motivo del ricorso proposto dal contribuente in qualità di ex socio nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti.
In relazione ai motivi accolti, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto l’originario ricorso proposto dall’ex socio.
Attesa la peculiarità della vicenda, in cui il medesimo soggetto ha assunto la qualità di ex liquidatore e socio della società estinta, vanno interamente compensate le spese dei gradi di merito e del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, quale ex liquidatore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da C.C. in qualità di ex liquidatore della società C.M. C. s.r.l.
Accoglie il primo e secondo motivo del ricorso proposto da C.C. in qualità di ex socio della società C.M. C. s.r.l., assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio tra C.C., in qualità di ex liquidatore, e l’Agenzia delle entrate.
Compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio tra C.C., in qualità di ex socio, e l’Agenzia delle entrate.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente C.C., quale ex liquidatore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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