CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 agosto 2022, n. 25066
Rapporto di lavoro – Revoca unilaterale del part-time – Incompatibilità dell’attività intrapresa con l’impiego assolto – Accertamento
Rilevato
che, con sentenza del 23 febbraio 2016, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda proposta da L. C. nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, alle cui dipendenze il C. prestava servizio quale operatore alla vigilanza ed accoglienza presso il polo museale di Firenze quanto alla declaratoria di illegittimità della revoca unilaterale del part-time richiesto a domanda dal C. al fine di intraprendere un’attività autonoma ma accertando nel contempo l’incompatibilità di quell’attività con l’impiego assolto; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto illegittima la revoca unilaterale del part-time dovendo ritenersi, stante il mancato pronunciamento dell’amministrazione sulla domanda del dipendente nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 1, comma 58, I. n. 662/1996, essersi il rapporto trasformato in part-time già allo spirare del termine e validamente restando irrilevante ai fini della validità di un tale effetto l’eventuale incompatibilità dell’attività cui è finalizzata la richiesta; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il C., pur intimato, non ha svolto difesa alcuna;
Considerato
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 58, I. n. 662/1992 e 16 I. n. 183/2010, lamenta la non conformità a diritto dell’illegittimità dichiarata dalla Corte territoriale della revoca unilaterale del part-time, dovendosi escludere l’affermata automaticità dell’effetto di trasformazione del rapporto, presupponendo l’operatività di quell’effetto la liceità della causale giustificativa posta a base della domanda avanzata dal dipendente;
che il motivo si rivela infondato, dovendosi ritenere, nell’ipotesi del mancato pronunciamento dell’amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l’automaticità dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l’illegittimità della revoca unilaterale dell’instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell’irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell’ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part-time, non presupponendo l’operatività dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time la compatibilità della causale, compatibilità che, ove non sussistesse, come accertato dalla Corte territoriale nel caso di specie, risultando l’esercizio dell’attività autonoma cui il ricorrente intendeva dedicarsi in conflitto di interessi con la prestazione del servizio, ben poteva porsi a fondamento del diniego della richiesta trasformazione e comunque opererebbe nel senso di precludere lo svolgimento di quell’attività ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/200;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese di lite per non aver l’intimato svolto alcuna difesa;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.