CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 dicembre 2020, n. 29303 – In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di un soggetto non iscritto all’albo professionale, la nullità del rapporto di lavoro, non derivando dall’illiceità dell’oggetto o della causa ma dalla violazione della norma imperativa dettata dall’art. 43 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l’espresso disposto dell’art. 2126 cod. civ.