CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 dicembre 2020, n. 29310
Condizione di persona con handicap in situazione di gravità – Sistema di liquidazione delle spese processuali – Mancata indicazione
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Trani, con sentenza in data 23 aprile 2018, decidendo nel giudizio di accertamento tecnico preventivo all’esito delle contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico, ha riconosciuto a M.M. la condizione di persona con handicap in situazione di gravità e, per quanto in questa sede rileva, ha condannato l’INPS al pagamento delle spese processuali complessivamente liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 2.000,00 per compensi.
2. Avverso tale sentenza M.M. ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a un motivo, avverso il quale l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del controricorso.
Ragioni della decisione
3. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 794 del 1942 e successive modifiche, della legge n. 1501 del 1957, articolo unico, della tariffa professionale adottata con delibera del Consiglio Nazionale forense approvata con D.M. nn. 55 del 2014 e 585 del 1994 e vizio di motivazione per avere il Tribunale liquidato le spese processuali senza indicare il sistema di liquidazione adottato e senza applicare i parametri di legge; assume che, trattandosi di pretesa insuscettibile di valutazione economica, il valore della controversia è da ritenere indeterminabile e che, alla stregua dell’art. 5, co.5 e 6 del d.m. n.55 del 2014 cit., le cause di valore indeterminable si considerano di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00.
4. Il ricorso è da accogliere.
5. In tema di liquidazione delle spese giudiziali questa Corte ha statuito che, a mente dell’articolo 1, comma 7, del D.M. n. 140 del 2012, in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso nel decreto e nelle tabelle allegate sono vincolanti per la liquidazione stessa e che, comunque, ciò che rileva è che la liquidazione sia contenuta entro i limiti massimo e minimo (v., fra le altre, Cass. n. 18167 del 2015, la quale ha pure aggiunto che nessuna norma del d.m. n. 140 del 2012 impone al Giudice di liquidare le spese indicando le percentuali di aumento o diminuzione in considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria; v. anche Cass n.12537 del 2019).
6. Il principio è stato ribadito anche con riferimento al successivo D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis nel giudizio all’esame, per cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (v., fra le tante, Cass. n. 2836 del 2017; v. anche Cass. n. 21205 del 2016, secondo la quale anche l’aumento di cui all’art. 8, co. 4, d.m. n. 55 del 2014, è senza dubbio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito).
7. Costituisce, pertanto, principio di carattere generale la possibilità, per il giudice, di diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, dandone giustificazione nella motivazione del provvedimento.
8. Lo stesso articolo 4 del d.m. n. 55 del 2014, applicabile alla fattispecie in esame, ripetendo quanto già in precedenza disposto dal d.m. n. 140 del 2012, precisa che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate e, per prestazioni professionali non comportanti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, stabilisce, al comma 4, la riduzione in misura non superiore al trenta per cento.
9. Ebbene, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo della condizione sanitaria, nella specie attinente allo status di persona con handicap in situazione di gravità, l’esercizio della prestazione professionale non implica dialettica e confronto con peculiari questioni, di fatto e di diritto, conseguendone l’abbattimento del trenta per cento, ai sensi del comma 4 del citato articolo 4 del d.m. n.55 del 2014, dei compensi professionali, liquidati come in dispositivo, e complessivamente previsti dalla tabella allegata al citato decreto ministeriale, per la natura sommaria del giudizio, in euro 4.642,00.
10. Segue, coerente, la condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, da distrarsi, al pari delle spese del giudizio di merito, in favore dell’avvocato V.O., dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in euro 4.462,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, e del giudizio di legittimità liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avvocato O.V., dichiaratosi antistario.
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