CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2019, n. 5378

Professionisti – Avvocato – Corresponsione della pensione di vecchiaia – Diritto – Accertamento

Fatti di causa

G.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (d’ora in avanti, Cassa) chiedendo l’accertamento del suo diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui alla L. 20 settembre 1980 n. 576 con decorrenza dal 15 giugno 2008 con condanna della Cassa al pagamento dei ratei arretrati oltre accessori. Esponeva: di essere avvocato ammesso alla pensione di anzianità con decorrenza dal 1° maggio 2001 previa cancellazione dall’Albo professionale; di aver comunicato alla Cassa, in data 19 maggio 2008, la sua reiscrizione all’Albo degli avvocati di Lodi chiedendo, conseguentemente, la cessazione della pensione di anzianità in godimento; che la Cassa, in data 27 giugno 2008, gli aveva comunicato la sospensione della pensione di anzianità; di aver richiesto, con domanda del 25 giugno 2008, l’ammissione alla pensione di vecchiaia avendo compiuto i sessantacinque anni di età ed avendo versato i contributi per oltre trent’anni; che la Cassa aveva respinto detta domanda non potendo commutarsi la pensione di anzianità in quella di vecchiaia; di aver inutilmente proposto ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa.

L’adito giudice accoglieva in parte la domanda accertando il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 15 giugno 2008 e la dichiarava nulla, per mancata specificazione del quantum, laddove era stata chiesta la condanna della Cassa al pagamento dei ratei maturati.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 ottobre 2013, decidendo sul gravame principale e su quello incidentale proposti rispettivamente dalla Cassa e dal M., confermava la decisione del Tribunale di riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia mentre la riformava, accogliendo l’appello incidentale, nella parte in cui aveva dichiarato nulla la domanda, condannando la Cassa al pagamento dei ratei della pensione riconosciuta, oltre accessori. Ad avviso della Corte territoriale, per quello ancora di rilievo in questa sede: il Tribunale correttamente aveva deciso la controversia sulla scorta della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui non esiste il principio generale di immutabilità del titolo di pensione su cui aveva fatto leva la decisione della Corte Costituzionale n. 362 del 1997 richiamata dall’appellante a sostegno della dedotta erroneità dell’impugnata sentenza; inoltre, non si era trattato di una conversione del titolo pensionistico essendosi verificata una cesura tra l’erogazione della pensione di anzianità – revocata e non sospesa – e la successiva richiesta di ammissione a quella di vecchiaia previa reiscrizione all’Albo; il primo giudice aveva individuato la fonte del diritto azionato negli artt. 2 e 3 della L. n. 576/1980 ciò anche in considerazione di quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte circa la inesistenza di un principio generale di immutabilità del titolo della prestazione pensionistica; l’appellante Cassa non aveva spiegato l’origine del suo diritto, azionato in via riconvenzionale e subordinata, alla restituzione dei ratei di pensione di anzianità erogati, ratei comunque dovuti fino alla cancellazione dall’Albo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Cassa affidato a due motivi cui resiste con controricorso il M. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 20 settembre 1980 n. 576 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) perché, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, il quadro giurisprudenziale non si era affatto modificato successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 362/1997 sicché, proprio alla luce del disposto degli art. 2 e 3 della L. n. 576/1980 non era possibile per l’avvocato mutare il titolo della pensione di anzianità erogata dalla Cassa in pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età non essendo tale mutamento di titolo espressamente previsto nella previdenza forense.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della L. n. 576/1980 e dell’art. 2033 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale erroneamente confermato il rigetto della domanda riconvenzionale della Cassa disattendendo i principi affermati dalla Corte Cost. n. 362/1997 ammettendo la possibilità per il pensionato di anzianità, al compimento del 65° anno di età, di reiscriversi all’Albo ed iniziare a percepire la pensione di vecchiaia, senza neppure essere tenuto a restituire quanto fino ad allora percepito a titolo di pensione di anzianità e senza considerare che, in tal modo, si consentiva di utilizzare i contributi versati per due volte (la prima per il calcolo della pensione di anzianità e la seconda per quella di vecchiaia), così compromettendo il rapporto assicurativo.

3. Osserva il Collegio che il primo motivo è inammissibile alla luce del principio secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano sicché è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi , ex multis: Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007).

Ed infatti, il motivo censura solo la prima delle due rationes decidendi dell’impugnata sentenza mentre non risulta incisa dal ricorso quella secondo cui, nel caso in esame, non ricorreva una ipotesi di conversione del titolo pensionistico (da pensione di anzianità in pensione di vecchiaia) dal momento che si era verificata una cesura tra l’erogazione della pensione di anzianità, revocata e non sospesa a seguito della reiscrizione all’Albo da parte del M., e la pensione di vecchiaia di cui sussistevano, pacificamente, tutti i requisiti, pensione cui, ovviamente, non si aggiungeva, per il medesimo periodo, il diritto alla pensione di anzianità, ormai perduto.

4. Dei pari inammissibile è il secondo motivo perché non solo non censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la Cassa non aveva spiegato da dove potesse derivare il diritto alla restituzione della pensione di anzianità,ma non ha neppure indicato dove, nei precedenti gradi di giudizio, avesse sollevato la questione della doppia utilizzazione della medesima base contributiva posta a fondamento del motivo.

5. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.