CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2021, n. 4676 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non può essere inferiore all’importo del c.d. “minimale contributivo” e non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l’obbligazione contributiva in funzione dell’orario o della stessa presenza al lavoro che  abbiano concordato con i loro dipendenti