CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2022, n. 5813
Rapporto di lavoro – Sanzioni disciplinari – Sospensione dal servizio e della retribuzione – Sentenza di assoluzione in appello – Omessa comunicazione all’amministrazione datrice di lavoro – Obbligo di riammissione in servizio del dipendente
Fatti di causa
1. Con sentenza dell’1 ottobre 2019 la Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la impugnazione proposta da V.T., agente di polizia locale del COMUNE DI BRESCIA ( nel prosieguo: il COMUNE), avverso le due sanzioni disciplinari irrogatele dal datore di lavoro: la sanzione della sospensione di un mese dal servizio e della retribuzione, disposta in data 5 luglio 2016 e la sanzione del licenziamento, adottata il successivo 27 luglio.
2. La Corte territoriale esponeva in fatto che:
– a seguito di comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, relativa all’imputazione della T. per i reati di cui agli articoli 314, 660, 483, 594 e 612 cod.pen., era stato contestato alla dipendente di avere utilizzato strumenti ed utenze del Comando di Polizia Municipale, nella sua disponibilità per ragioni di servizio, per contattare telefonicamente più volte due cittadini a fini di molestie e disturbo; il procedimento disciplinare era stato sospeso in attesa dell’esito del giudizio penale.
– il Tribunale penale di Brescia aveva condannato la T. per i reati a lei ascritti (sentenza del 20 marzo 2013).
– all’esito della comunicazione della sentenza, la T. era stata sospesa dal servizio (il 24 maggio 2013) ai sensi degli articoli 4 L. nr. 97/2001 e 5 del CCNL di Comparto, sospensione di natura obbligatoria in ragione della condanna per il reato di peculato e comportante il pagamento di una indennità pari al 50% della retribuzione.
– soltanto in data 10 aprile 2016 il legale della T. comunicava al COMUNE che la sua assistita era stata assolta in appello dal reato di peculato, giusta sentenza penale dell’ 11 marzo 2014, divenuta definitiva il 27 giugno 2014, chiedendo l’integrazione delle retribuzioni ed il risarcimento del danno.
– ricevuta la comunicazione, il COMUNE aveva riattivato il procedimento disciplinare sospeso, che si concludeva con la sanzione di un mese di sospensione.
– il COMUNE aveva altresì contestato alle T. un nuovo addebito disciplinare, di assenza ingiustificata dal servizio dal 12 marzo 2014, giorno successivo alla sentenza di assoluzione, al 25 aprile 2016.
– il secondo procedimento disciplinare si concludeva con la irrogazione del licenziamento.
3. Tanto premesso, il giudice dell’appello riteneva legittime entrambe le sanzioni.
5. Quanto al licenziamento, la Corte di merito non condivideva la tesi della T., secondo cui non vi era un suo obbligo di comunicare all’amministrazione la sentenza di assoluzione dal reato di peculato.
6. Osservava che la dipendente aveva un dovere di collaborazione con il datore di lavoro; nella specie la T. era a conoscenza della assoluzione dalla data di lettura del dispositivo della sentenza d’appello (3 marzo 2014) -o quanto meno dalla sua pubblicazione- o, al limite, dal ricorso in cassazione che ella aveva proposto (del 15 aprile 2014). La dipendente non aveva effettuato la comunicazione al COMUNE neppure dopo la sentenza della cassazione (del 28 gennaio 2016) ma solo in data 10 aprile 2016.
7. La norma sulla comunicazione della sentenza alla pubblica amministrazione, di cui all’articolo 154 ter disp. att.cod.proc.pen., riguardava, invece, soltanto le sentenze di condanna.
8. La T. era rimasta ingiustificatamente assente dal servizio per un periodo di tempo ricadente nelle previsioni sanzionatone di cui all’articolo 55 quater, comma uno, D.Lgs nr. 165/2001; durante l’intero periodo della sospensione aveva percepito il 50% della retribuzione senza rendere alcuna prestazione. La sanzione del licenziamento era proporzionata alla gravità della condotta.
9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza V.T., articolato in un unico motivo di censura, cui il COMUNE DI BRESCIA ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
l. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato- ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 5 cod.proc.civ.- violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 154 ter disp. att.cod.proc.pen. e dell’articolo 97, commi tre e quattro, DPR. nr. 3/1957 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, impugnando la sentenza d’appello per aver posto a suo carico un obbligo di comunicare alla amministrazione datrice di lavoro la sentenza penale di assoluzione.
2. Ha dedotto essere a carico dell’ente pubblico l’onere di riattivare il procedimento disciplinare sospeso e di attivarsi per far cessare lo stato di sospensione cautelare del dipendente. Ha contestato, altresì, la interpretazione dell’articolo 154 ter disp. att.cod.proc.pen. posta a base della sentenza impugnata, secondo cui l’obbligo di comunicazione della sentenza a carico della Cancelleria dell’ufficio giudiziario penale riguarderebbe le sole sentenze di condanna e non anche quelle di assoluzione.
3. Ha censurato il giudizio di estrema gravità espresso in sentenza sulla condotta del dipendente, che, confidando sulla avvenuta comunicazione da parte della Cancelleria del giudice penale, non abbia comunicato la sua assoluzione alla amministrazione datrice di lavoro.
4.Il ricorso è fondato.
5. Giova premettere che, come risulta dalla sentenza ed è pacifico in causa, nei confronti della T. sono stati attivati due distinti ed autonomi procedimenti disciplinari:
1) Il primo è relativo ai fatti posti a base del giudizio penale; tale procedimento disciplinare è rimasto sospeso in pendenza del giudizio penale e nel suo ambito è stata disposta la sospensione obbligatoria della dipendente dal servizio, in quanto condannata in primo grado per il reato di peculato. Il procedimento è stato riattivato dopo la comunicazione della assoluzione e si è concluso con una sanzione conservativa.
2) Il secondo procedimento è stato aperto con contestazione del 4 maggio 2016 ed ha ad oggetto la assenza ingiustificata della T. dal servizio dal giorno del dispositivo di assoluzione penale (12 marzo 2014) al 25 aprile 2016.
6. L’odierno ricorso verte sulla legittimità della sanzione del licenziamento irrogata all’esito del secondo procedimento.
7. Si tratta, dunque, di stabilire se possa o meno qualificarsi come assente ingiustificato dal servizio il dipendente che, dopo essere stato assolto da una imputazione penale per la quale era stata disposta la sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 97 del 2001, ometta di comunicare la sentenza di assoluzione alla pubblica amministrazione datrice di lavoro.
8. La soluzione affermativa adottata dalla Corte di merito non è corretta.
9. L’articolo 4 della legge nr. 97/2001 obbliga la pubblica amministrazione a disporre la sospensione del dipendente dal servizio in caso di condanna, anche non definitiva, per alcuno dei delitti previsti nel precedente art. 3, tra i quali vi è il delitto di peculato, per il quale l’odierna parte ricorrente veniva condannata dal Tribunale penale di Brescia. A tenore del medesimo articolo 4 la sospensione cautelare perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, nella specie resa nel giudizio penale di appello.
10. All’esito della assoluzione, è a carico della amministrazione l’obbligo di assumere le determinazioni conseguenziali ovvero di disporre la riammissione in servizio del dipendente, con atto ricognitivo del venir meno della causa di sospensione (o, alternativamente, la sospensione facoltativa dal servizio, ove ne ricorrano i presupposti).
11. In mancanza di una disposizione di riammissione del dipendente in servizio, non può configurarsi a carico di quest’ultimo un addebito di assenza ingiustificata; la riattivazione della funzionalità del rapporto di lavoro presuppone, a tutela di una fondamentale esigenza di certezza giuridica, oltre che in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, il previo formale invito a riprendere servizio, diretto dalla amministrazione datrice di lavoro al dipendente.
12. Sotto il profilo della valutazione della gravità condotta del dipendente va altresì considerato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, l’obbligo della Cancelleria dell’ufficio giudiziario di dare comunicazione alla amministrazione di appartenenza della sentenza penale resa nei confronti del pubblico dipendente, ai sensi dell’articolo 154 ter disp.att.cod.proc.pen., non è limitato alle sentenze di condanna ma si riferisce a tutte le sentenze penali, indipendentemente dal contenuto del dispositivo.
13. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del ricorso e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano affinché proceda ad un nuovo esame della impugnazione del licenziamento alla luce dei principi di diritto sopra esposti.
14. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese- alla Corte di Appello di Milano.
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