CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2020, n. 1289 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, settimo comma, l. n. 212 del 2000, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus